STUDIO LEGALE CONTRADA
Avukat Lorenzo Contrada
Avukat Barbara Niola
Avukat Lerona Ciarniello
Doktor Giorgia Bartolomei
Doktor Giorgia Gasbari
Parere legale
Il caso sottoposto ad esame concerne la violazione dell'art. 1 comma 1 e 4 della Legge turca n. 4422 contestata a membri dell'organizzazione non governativa turca, denominata “Fondazione per la Ricerca Scientifica”.
In particolare, l'accusa consisteva nell'aver formato un'associazione a delinquere finalizzata ad ottenere illeciti profitti finanziari e sessuali, mediante l'uso di violenza e minaccia.
Orbene, l'iter processuale instauratosi nei confronti degli imputati, dopo una prima ricusazione del Presidente per i suoi stretti legami con il difensore della parte civile ed il susseguirsi di illecite proposte transattive avanzate da quest'ultimo, - oggetto di interrogazione parlamentare e procedimento penale -, ha visto chiamare in causa la 3rd State Security Court di Istanbul.
In quella sede, la Corte ha ritenuto insussistente l'ipotesi accusatoria di cui all'art. 1 co. 1 e 4 L. 4422 dichiarando il difetto di giurisdizione ed, altresì, ha statuito che i fatti contestati fossero antecedenti all'epoca di entrata in vigore della Legge de quo, rilevando come altri due episodi cronologicamente successivi, fossero comunque insussistenti.
La restituzione degli atti al Procuratore della Corte per la Sicurezza dello Stato, ha comportato la nuova trattazione del processo, dopo una serie di pronunce di incompetenza territoriale da parte di diverse High Criminal Court, innanzi la 2nd High Criminal Court. Quest'ultima, dopo aver riqualificato il capo d'imputazione negli artt. 312, 313 e 314 del codice turco, in data 24 novembre 2005, dichiarava la prescrizione dei reati contestati, ad esclusione di solo sei imputati. Questi ultimi venivano poi assolti in altro procedimento per irrilevanza penale dei fatti loro ascritti.
L'appello proposto dal Procuratore avverso la sentenza con la quale era stata dichiarata la prescrizione dei reati contestati con la riqualificazione del capo d'imputazione originario, ha richiesto l'intervento della 8th Supreme Court of appeal; quest'ultima, del tutto apoditticamente, annullava la sentenza dichiarativa della prescrizione per i 18 imputati ritenendo sussistente la violazione della L. 4422, abrogata e sostituita con l'art. 220 del nuovo codice penale turco e restituiva nuovamente gli atti alla 2nd High Criminal Court, affinchè la stessa si pronunciasse in merito alla nuova contestazione di cui all'art. 220.
Orbene, vale premettere che la trattazione del quesito ora esposto, impone una analisi di alcuni principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano riconosciuti a livello internazionale.
A parere dello scrivente, in effetti, si pone un primo problema di procedibilità laddove il reato oggetto del capo d'imputazione sia stato commesso in data anteriore rispetto alla entrata in vigore della norma contestata; ciò in conformità con il fenomeno successorio delle leggi disciplinato dal principio di irretroattività.
“La legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo” (art. 11 disp. Prel. c.c.); in particolare, per quanto concerne la legge penale, l'ordinamento italiano attribuisce garanzia costituzionale alla irretroattività, statuendo che: “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” (art. 25 comma 2 Cost.).
Va segnalato, tuttavia, che la norma costituzionale non disciplina tutte le diverse ipotesi di successione delle leggi nel tempo, mentre una più dettagliata e puntuale regolamentazione si riscontra nell'art. 2 c.p.
Ciò che interessa nel nostro caso è quanto statuisce il I comma dell'art. 2 c.p. che disciplina il fenomeno della nuova incriminazione, - sia nel caso in cui la legge introduca una figura di reato prima inesistente, sia nel caso in cui una nuova legge introduca nuovi elementi costitutivi in una già esistente fattispecie criminosa ampliandone la portata -, e sancisce il principio della irretroattività della legge penale incriminatrice. Ebbene, applicando la prima ipotesi ora descritta alla problematica di specie, anche in conformità con l'art. 109 trattato Costituzione Europea, secondo cui “nessuno può essere condannato per un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale (...)”, appare del tutto illegittima la statuizione della 8th Supreme Court of appeal laddove la stessa, annullando la sentenza pronunciata dalla 2nd High Criminal Court, ritiene sussistente, in capo agli imputati, la violazione della Legge 4422.
In effetti, il processo era già stato oggetto di pronuncia da parte della 3rd State Security Court, la quale aveva legittimamente applicato il principio internazionale della irretroattività della legge, ravvisando l'antecedenza dei fatti contestati rispetto alla efficacia della norma oggetto del capo d'imputazione; in tale ottica, appare evidente come gli imputati non possano essere giudicati per una figura di reato inesistente al momento della commissione del fatto stesso.
Ebbene, il richiamato principio di irretroattività della legge penale incriminatrice è complementare all'altro fondamentale principio di legalità del quale costituisce un corollario; la funzione garantista di tale ultimo principio, nelle sue articolazioni della riserva di legge, della tassatività e del divieto di analogia, perderebbe di efficacia laddove si ammettesse l'applicazione retroattiva di nuove norme incriminatrici.
Detto principio di legalità, inoltre, è sancito dal diritto internazionale generale e convenzionale; in particolare all'art.7 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonché all’art.11 comma 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
Dovrà pertanto concludersi che quanto statuito dalla 8th Supreme Court of appeal appare in evidente violazione del principio di legalità.
La pronuncia della menzionata 8th Supreme Court of appeal impone, altresì, di affrontare una seconda problematica, questa volta legata agli effetti del giudicato penale, laddove ravvisa, in capo agli imputati, una responsabilità per la violazione della Legge 4422, pur essendo stata ritenuta insussistente tale incriminazione da parte della 3rd State Security Court. Sostanzialmente, cioè, in appello la Corte si è pronunciata sul medesimo fatto già oggetto di giudicato, a fronte, peraltro, di una sentenza ormai divenuta definitiva, in quanto non appellata e ratificata dalla 4th state Security Court.
Orbene, in proposito appare doveroso richiamare l'art. 649 del c.p., riconosciuto a livello internazionale, - che introduce il c.d. principio del ne bis in idem -, il quale sancisce l'effetto preclusivo della sentenza divenuta irrevocabile, - statuendo che: “l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69, comma 2 e 345”. Per “titolo” deve intendersi la qualificazione giuridica del fatto, per “grado”, la maggiore o minore gravità del reato quale si manifesta nel passaggio dal delitto tentato a quello consumato; le “circostanze” si riferiscono alle aggravanti e alle attenuanti.
Il legislatore, in sostanza, con tale principio, ha voluto evitare che un imputato sia sottoponibile a successivi procedimenti penali che abbiano ad oggetto il medesimo fatto storico per il quale lo stesso è già stato condannato o prosciolto; ciò comporta, dunque, l'obbligo per il giudice di pronunciare, in ogni stato e grado del processo, una sentenza di non luogo a procedere (prima del dibattimento) o di proscioglimento per improcedibilità (in dibattimento). -Art. 649 comma 2 c.p -.
Il divieto di un secondo giudizio, è subordinato, dunque, alla sussistenza di due requisiti, uno di natura soggettiva e l'altro di natura oggettiva: il primo, postula l'identità tra la persona già giudicata irrevocabilmente e quella che si vorrebbe sottoporre a procedimento penale, il secondo, implica la sussistenza del medesimo fatto storico. Più approfonditamente, va detto che, il divieto di un nuovo procedimento penale opera non solo quando il fatto storico appare identico, ma bensì anche laddove comunque il fatto storico sia il medesimo, se pur rappresentato differentemente, ossia secondo modalità temporali e spaziali diverse.
Appare pertanto evidente che La 8th Supreme Court of Appeals abbia proceduto per il medesimo fatto storico, quando il processo era già definito con una precedente sentenza, attraverso una diversa qualificazione giuridica dello stesso, ritenendo sussistente l’art.220 del nuovo codice turco.
Orbene, anche a voler ritenere sussistente una tale ipotesi criminosa in capo agli imputati, deve escludersi la procedibilità in merito a tale fatto, atteso che l’art.220 del nuovo codice penale turco, essendo stato introdotto in data 01.06.2005, non era in vigore al momento della commissione dei fatti loro contestati.
D'altronde la stessa Costituzione Turca all’art.38 nonché agli artt.2 e 7 del codice penale turco, è sancito il principio secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che non costituiva reato al momento della sua commissione.
Tale principio trova consensi all'interno degli ordinamenti giuridici di molteplici paesi del mondo, nonché all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ed altre convenzioni internazionali.
In ultimo, va osservato come la Corte abbia fondato il proprio giudizio sulla base di confessioni degli imputati estorte attraverso torture e trattamenti inumani e quindi assolutamente inutilizzabili.
Ebbene, appare consolidato a livello internazionale il concetto di libertà morale della persona-fonte di prova; deve, cioè, essere garantita la integrità della stessa, non potendo essere utilizzati, neanche con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare o valutare determinati fatti.
Orbene, alla luce di quanto esposto, il provvedimento con cui la 8° Supreme Court of Appeal annullava la sentenza, ormai irrevocabile, emessa dalla 3° Corte di Sicurezza, si appalesa in violazione del principio internazionale del ne bis in idem, del principio della successione delle leggi nel tempo, nonché del principio di legalità sancito dallo stesso ordinamento turco, pertanto la 2nd High Criminal Court, nuovamente investita del giudicato, dovrà dichiarare l’improcedibilità dell’azione ovvero l’innocenza di tutti gli imputati.
Con osservanza
Avv. Lorenzo Contrada1
1 Defence Lawyer since 1995; Assistant Professor of Penal Law at University of Perugia, Italy; experienced in proceeding in front of European Court for Human Rigths;