Prof. avv. Michele C. del Re
Presidente di Victimology International
Professore di Diritto e Procedura Penale nell’Università
Avvocato del Foro di Roma
PARERE PRO VERITATE
Rispondo ai vostri quesiti nella qualità di Presidente di Victimology International, avvocato del Foro di Roma dinanzi alle Magistrature Superiori, professore di Diritto e Procedura Penale nell’Università, esperto di diritto comparato (tra le altre, Michele C. del Re, Il Nuovo Codice Penale Tedesco. Profili ogmatici, Giuffré).
Mi richiedeste, già nel 2000, in ordine alle vicende giudiziarie subite dalla SRF, di elaborare un parere pro veritate e di essere presente a una fase del giudizio, insieme ai colleghi turchi e di altre nazionalità.
Ci impegnammo tutti con sinergia richiamando la sfera delle garanzie incomprimibili nelle diverse legislazioni.
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Data la ristrettezza del tempo, augurandomi, peraltro, che possa esservi in proseguo il tempo di argomentare più compiutamente, mi limito a brevi risposte ai quesiti di diritto transnazionale e internazionale, con riferimento al diritto italiano.
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Prendo in considerazione, alla stregua dei principi giuridici costituzionalizzati.
- Le norme della L. 4422/99 in forza della quale, nel 2000, venivano rinviati a giudizio il presidente e numerosi membri della S.R.F.;
- gli artt. 220, 3131 (previgente) che prevedono le associazioni criminali con fattispecie formulata in modo diverso da quella prevista dalla L. 4422/99;
- le norme relative alla estinzione del reato per prescrizione;
- le norme sul giudicato;
- il principio del favor rei;
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Dando per noti i dati processuali e ogni premessa di metodo e interpretazione, enuncio queste premesse.
Punto 1:
Nel sistema italiano non esistono giudici speciali a causa del precetto costituzionale; si fa eccezione soltanto per il diritto penale militare.
La piramide di giudici quindi, nel campo del diritto penale è
TRIBUNALE o CORTE D’ASSISE→CORTE D’APPELLO (o D’ASSISE D’APPELLO)
e finalmente SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE che, nell’ordinamento italiano, è l’organo giurisdizionale gerarchicamente più elevato.
La Corte di Cassazione decide sulla esatta applicazione delle norme di legge, sulla logicità e compiutezza della motivazione, sulla competenza e incompetenza, in sostanza non può né deve rivedere i fatti, ma soltanto la legittimità della impugnata pronunzia (art. 606 cod. proc. pen.).
Non abbiamo quindi una Suprema Corte di Appello, ma la Cassazione, giudice centrale che, naturalmente, in un caso come questo, se investita da ricorso, può censurare l’inesatta qualificazione del fatto e il mancato rispetto delle norme relative all’applicabilità di questa o quella legge sulla abolitio criminis e/o sulla successione di leggi nel tempo.
Il giudice della costituzionalità delle leggi è la Corte Costituzionale, la quale decide, soltanto dopo la delibazione del giudice ordinario, sulla conformità alla Costituzione, che è legge gerarchicamente superiore a tutte le altre.
Punto 2:
Il processo di fronte alla Corte di Cassazione, proprio per la sua natura di legittimità, non prevede indagini sui fatti ma l’esame dei documenti, delle prove tecniche esistenti nel fascicolo del giudice la cui sentenza è stata impugnata, qualora, dall’esame della sentenza impugnata appaia un errore, censurabile in Cassazione, la Suprema Corte può rinviare a Giudice dello stesso grado di quello che ha emesso la sentenza impugnata2, o annullare senza rinvio.
Punto 3:
La Cassazione non ha poteri per intervenire sul fatto (Evidence and lots) che resta quello stabilito dalla sentenza che si impugna. Il fatto – peraltro- è solo quello sul quale è stato pronunciato provvedimento definitivo.
L’ intervento della Suprema Corte in Italia, naturalmente, permette l’esame delle prove solo sotto il profilo della forma con la quale sono state assunte, o, più in genere, la legittimità.
Punto 4:
Mentre la Corte D’Appello ( o d’Assise d’Appello per i reati più gravi) entra nel merito, nella sostanza delle prove, che possono ricevere diversa valutazione, la Corte di Cassazione, in caso di insufficiente motivazione o contraddittoria motivazione, rinvia ad altro giudice.
Punto 5:
Certamente la Corte di Cassazione è competente a giudicare la formula della sentenza “è accertato che l’imputato ha commesso il crimine ”se è stata impugnata tempestivamente e nelle forme debite, come nel caso di specie, potrà valutare se effettivamente è stato acclarato, secondo logica, il fatto.
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Dopo queste precisazioni di principio, esaminiamo il problema di fondo del caso, quello del concorso apparente di norme, sia nell’aspetto sostanziale, sia processuale.
Gli imputati nel 2000 vennero indagati, custoditi e portati a giudizio su una imputazione dell’articolo 1 comma 4 della legge 44223, che prevede una associazione criminosa e/o il crimine organizzato.
All’epoca dei fatti concorrevano in Turchia l’articolo 313 del codice penale turco, che prevedeva sanzioni penali per crimini che avessero comportato la costituzione di una organizzazione a scopo criminale e la citata legge 4422, legge speciale per punire le associazioni di stampo mafioso e quelle destinate al commercio di stupefacenti, la legge 4422 fu poi abrogata il 1° giugno 2005.
Bisogna tener conto di questa successione di leggi, richiamando subito il principio proprio di ogni legislazione civile sulla successione delle leggi penali nel tempo (art. 2 cod. pen. in Italia), espresso anche nella legislazione turca, fatto proprio a livello internazionale.
Come vedremo la vicenda deve essere considerata oltre che sotto il profilo della successione di norme in base alle regole del concorso di norme di pari grado.
Dato il decorso del tempo sarà importante anche esaminare i termini di prescrizione sull’una o sull’altra qualificazione giuridica dei fatti e se si applica il favor rei.
Gli Stati aderenti alla C.E. e quelli in via di ingresso, sono stati richiamati dalla Corte Europea al principio del Giudice Naturale, che non ammette giudici speciali ma soltanto specializzati.
Per la valutazione del caso SRF si deve tener conto del criterio di corrispondenza tra il fatto contestato e quello giudicato.
In altri termini, sarebbe una gravissima violazione della difesa giudicare per un fatto cui non è identico a quello esposto nella contestazione.
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La vicenda processuale comporta queste tappe:
La prima corte di sicurezza dello Stato imputò ex 4422, 1°, alcuni membri della SRF; non si giunse a sentenza perché l’istanza di ricusazione presentata dalla difesa fu accolta. Si badi che non venne accertato né il fatto né la violazione.
La 2° corte di sicurezza esaminò e accolse la richiesta di ricusazione. Si badi che non venne accertato né il fatto, né la violazione.
Rimessa la causa alla III corte di sicurezza finalmente l’esame del caso portò a stabilire che la condotta imputata ai membri della SFR certamente non violava la legge 4422. Conseguentemente dichiarava l’incompetenza del giudice speciale, Corte di sicurezza. Dopo il giudizio conforme del Giudice superiore, gli atti vennero rimessi al Giudice ordinario, Alta Corte di Giustizia Penale. Dopo varie vicende si verificò un conflitto negativo di competenze, sicché la Suprema Corte sezione criminale assegnò il caso alla VII Alta Corte di Giustizia Penale, che nuovamente dichiarò la propria incompetenza. Infine la causa è pervenuta alla II Alta Corte di Giustizia Penale, che proscioglieva per prescrizione quinquennale 35 degli imputati, mentre recente decisione assolveva (con sentenza definitiva) i 6 imputati per i quali non era stata pronunciata la prescrizione.
Impugnata la sentenza a favore dei 35, la causa pervenne alla V Suprema Corte d’Appello, sezione VIII criminale, che sorprendentemente ritenne che i fatti dovessero essere esaminati ai sensi della legge 4422. Peraltro essendo stata abrogata la legge 4422, i fatti dovevano essere valutati alla stregua dell’articolo 220 del codice penale turco, in vigore dal 2005.
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Vediamo snodarsi nel tempo in materia di associazioni finalizzate al crimine le norme in successione citate, l’art. 4422 in base al quale i membri della società di ricerca erano stati imputati, l’art. 220, cod. pen. Turco, entrato in vigore il 1 Giugno 2005, ed il previgente art. 313 del cod. pen. Turco, dobbiamo pertanto applicare il principio di diritto europeo sancito dall’art.2 cod. pen italiano.
Art.2 cod. pen.- Successione di leggi penali - “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti. Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nei casi di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.”
Si deve dunque applicare la legge più favorevole tra la 4422 e la 220, poiché non si può usare un criterio temporale.
Evidentemente e pacificamente la III^ corte di sicurezza (vedi SUPRA) affermò che la condotta degli imputati non violava la legge 4422. Ordunque, se il fatto fu dichiarato al di fuori della spesa di punibilità della legge 4422 è evidente che per il caso di specie deve considerarsi più favorevole comunque la 4422, poiché l’eventuale giudizio ex 220 potrebbe soltanto o confermare che il fatto non è criminoso, o, invece, dichiarare che il fatto ai sensi dell’art.220 potrebbe essere criminoso. Intanto il 220, norma meno favorevole succeduta nel tempo, doveva dichiararsi non applicabile.
Il concorso apparente di norme pertanto si deve risolvere con questo criterio della legge più favorevole, senza entrare nel merito.
Ma anche se, in ipotesi, si dovesse non applicare il costituzionale principio della prevalenza della legge più favorevole v’è da dire che l’art.220 è profondamente diverso nella struttura e nella finalità.
L’art.220 si riferisce ai promotori e organizzatori di associazioni finalizzate al compimento di crimini, prevedendo poi, appunto, che anche i membri sono responsabili penalmente (puniti con pene da 1 a 3 anni).
Si prevede anche nella 4422 l’associazione finalizzata al crimine. Per ambedue le formulazioni il problema sostanziale è quello di stabilire se l’associazione sia di per sé criminosa, cioè organizzata e finalizzata per il crimine, perché se la associazione non è finalizzata al crimine ma qualche membro commette attraverso di essa crimini, non per questo è realizzata la condotta del 4422 o del 220, poiché manca l’oggetto del reato, la costituzione e gestione di un’associazione col fine di commettere una serie indefinita di reati.
Esempio memorabile di discussione giudiziaria in Italia di rapporto tra crimini dei membri e istituzione (se criminosa di per sé) si ebbe nel processo avverso Scientology (Trib. Milano) nel quale chi scrive, rappresentava numerose vittime di crimini.
In tale processo furono condannati alcuni membri per reati individuali (estorsioni, etc.) ma la Corte dichiarò che non sussisteva il reato associativo, poiché Scientology non era un’associazione finalizzata al crimine.
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Se poi esaminiamo l’applicabilità delle norme sul giudicato al caso di specie, dobbiamo concludere che il 1° giudice che emise i provvedimenti (III punto dello schema) statuì la non punibilità dei fatti, perché commessi prima dell’entrata in vigore della 4422, salvo per due fatti successivi a tale data, per i quali ha ritenuto insussistenti i reati.
Venne poi applicata la prescrizione ai fatti illeciti di cui erano imputati alcuni membri, poiché la Corte investita applicò la prescrizione quinquennale a 35 degli imputati e l’assoluzione nel merito per gli altri.
La causa, a questo punto, si presentava davanti la V^ suprema Corte d’Appello, sez. VIII^ (punto 4) per riqualificazione giuridica dei fatti, come già detto.
1. Article 313 (previgente)
To the ones who forms an organisation to commit crime by any means or to the ones participating in that organisation, penal servitude for one year to two years is given.
If this organisation is formed to commit crimes of creating fear, anxiety or panic in public or to commit crimes of felonious homicide or direption or intercepting and abduction with an aim based on a political or a social opinion or against the welfare of the community, the penal servitude would be given for one year to three years.
If the members of the organisation wanders around the mountains and in the county or in general roads or in residential areas with two or more of them armed or if they hide arms in their meeting points or in safe places; the penal servitude will be for one to three years for the first clause and for two to four years in the second clause.
The penal servitude given in respect of the directors of the organisation, adjudicated penal servitude would be increased with one third to half of the decided penalty.
If the members of the organisation commit crimes in accordance with the goals concerning the foundation of the organisation, the total of the penalty given can not exceed the maximum limit of the action requiring the hardest penalty.
The organisation mentioned in this article is formed by two or more people gathering around the aim of commiting crime together.
The special provisions that takes place in this law and others are reserved.
2. 606. Casi di ricorso. – 1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi: a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale (1); c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’art. 495, comma 2 (2); e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (3). 2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili. 3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.
3. Estratto della legge n. 4422, art. 1 “chiunque costituisce un’associazione allo scopo di commettere delitti mediante l’amministrazione o il controllo, diretto o indiretto, di un’istituzione o di un organizzazione oppure un’impresa; il controllo o il potere sui servizi pubblici, sulle istituzioni dei media, sugli appalti, sui privilegi e sulle concessioni; la creazioni di cartelli e di trust sulle attività economiche; la determinazione del rialzo o del ribasso dei prezzi facendo mancare o restringendo la quantità di prodotti e merci; o procurandosi profitti ingiusti per se o per altri; o mediante l’uso della forza o della minaccia allo scopo di ottenere voti elettorali o impedire le elezioni; o sottomettendo persone o usando la forza di intimidazione, minaccia e terrore, attraverso palese o segreta cooperazione tra i suoi membri; chiunque amministra tale associazione o partecipa ad azioni condotte per conto dell’associazione o volontariamente aderisce a tale associazione è punito con la reclusione da tre a sei anni; e coloro i quali sono membri con la reclusione da due a quattro anni.