Prof. Dr. Carlo Taormina

University of Rome

Ho preso visione dell'atto di accusa formulato, tra gli altri, nei confronti di Adnan Oktar, nonché dei questi, ché, al riguardo mi sono stati proposti.

  1. le condizioni perché possa configurarsi una ipotesi di associazione per delinquere di stampo mafioso, sono di maggiore consistenza, dal punto di vista della organizzazione nonché da quello della modalita comportamentali degli apparenenti al sodalizia criminoso, rispetto all'associazione per delinquere ordinare.

Sul piano dell'organizzaizone, essa deve essere particolamente articolata con la previsione sufficientemente precisa del compiti affidati a ciascuno o a gruppi di appartenenti, con riferimento sia ai momenti di formazione della decisione concernente le modalita di svolgimento dell'attivita associative sia con riguardo alla consumazione dei delitti che costituiscono la finalita del sodalizio criminale.

Inoltre, caratteritica della associazione mafiosa é quella della ripartizione delle attivita criminali che ne costituiscono il fine, secondo criteri territoriali in modo che la stessa organizazzione abbia, attraverso la distinzione in comparti,il controllo di vaste zone, a loro volta ripartite in vari settori governati da taluni degli appartenenti al sodalizio medesimo, salvo che non si realizzi la esistenza di una pluralite di organizzazione le quali si spartiscono tra loro lo stesso territorio.

Sul piano comportamentale, costituisce caratteristica essenziale dell'associazione di stampo mafioso il fatto che ciascuno degli appartenenti, oveero gruppi di essi, conduca l'attivita delinquenziale, che puo riguardare qualsiasi tipo de reato, avvalendosi della forza di intimidazione che deve essere racchiusa nelle stesse modalita che afferiscono alla organizazione, nel sense che essa deve essere conformata a rigole vigorose di omerta e di sacrificio di qualsiasi altro interesse persimo di carattere personale o familiare, e deve aver prodetto come conseguenza sulla popolazione di quel determinato territorio in cui l'associazione opera, uno stato di reale assoggttamento che vale, appunto, ad agevolare il conseguimento del vantaggi derivanti dal fatto delittuoso.

Per quanto la normativa vigente preveda che grande importanza abbia la finalita della associazione di monopolizzare attivita imprenditoriali, economiche, pubbliche o private, non puo dirsi che questo sia una caratteristica essenziale poiche, attraverso una clausola di chiusura, il legislatore finalizza l'associaziono alla consumazione de qualsiasi delitto,

2. Per quanto concerne i quesiti relativi agli elementi di prova in presonza dei quali e possibile affernare la esistenza di una associazione Per delinquere di stampo mafioso, non posso segnalare alcuna particolarite rispetto all'accertamento che dove riguardare qualsiasi reato. Secondo la nostra legislazione gli indizi, quando sono gravi precisi e concordanti, sono considerati a tutti gli effetti prova plena della configurabilite di una fattispecie di reato e questa regola non e derogata nella materia dei reati assocaitivi. Posso solo soggi.....gero che la minore intensita degli indizi che potrebbe ritonersi richiesta nel caso di imputazione di associazione Per delinquere e solo apparente dal punto di vista processuale, mentre e reale da quello di diritto essianziale e cio. dipende dal ratto che il reato associativo implica una soglia di grevanza penale affidata a modesti elementicomportamentali, i quali sono la causa vera di un tasso di accertamento penale sicuramente di poco rilievo. Per guceta regione, non sono pochi gli ordinamenti degli Stati europei che non conoscono i dellitti associativi, preferendo configurare la assosiazzione come.una aggravante di delitti specifici proprio al fine di evitare il percolo di imputazione Per comportamenti troppo evanescenti.

  1. Escludo in maniera categorica che, anche a ritenere che siano integralmente fondate le accuse rivolte nei confronti anche di Adnan Oktar, possa configurarsi un caso di associazione Per delinquere di stampo mafioso.

A parte la inesistenza di casi, ritengo a livello mondiale, di associazioni Per delinquere di stampo mafioso legate alla pratica di attivite di tipo religioso, nelle quali eventualmente si puo discutere del superamento di limiti rispetto a norme di ordine pubblico o riguardanti il buon costume, non puo certamente, e da sola, esssere la finalite di consegulmento di vantaggi patrimoniali a piu genericamente economici a far trascomere la fattispecie associativa in quella di stampo mafioso. Per gli ordinamenti nel quali esiste il realo associative comune, ben simili finalita possono essere raggiunte con tale strumento e, Per contro, con riguardo a quegli ardinamenti che non conoscono tali fattispecie, le finalita medesime possono essere perseguite da una pluralita di soggetti realizzando una ordinaria fattispecie concorsuale.

Non riscontro nell'atto di accusa gli estremi eci comportementi basari suil'esercizio della intimidazione, su quello dell omerta ed infine su quello dell'assoggettamento, pur in presenza di regole che governano l'organizzazzione di cui si tratre nelle quali sussise un margine di rigidita ma osso non e ialede poter consenitre la riconduzione alla fattispecie associativa di stampo mafioso o ad altra analoga.

Intendo sottolineare che nel caso in esame devono essere messi in evidenza delicati aspetti relativi alla liberte di associazione, alla liberte di manifestazione del pensiero e soprattutto alla liberta di religione. Si taratta di valori i quali sono tutti incompatibili con valenze criminali, compresa quella associativa, la cui configurabilita, pertanto, diventa ancora piu difficile Per non dire impossibile. La eventualita che il fatto associativo criminale possa realizzarsi e legata, come ho detto al superamento di norme di ordine pubblico e di tutela delbuon costume. Al riguardo non posse esprimere un giudizio preciro perche sarebbe necessario conoscere con puntualita alcune delle pratiche qualificate come religiose, quali, ad esempio, i divinti di alcuni comportamenti sessuali o la configurazione come praticabili di altri, e quali, sempre Per esemplificare, i poteri in materia attribuiti al capo della associazione.

4. Con riferimento ai problemi riguardanti lo stato di liberto degli imputati, quanto ai tempi di detenzione, indublamente asasi lunghi, devo dite, pero, che sono companbil con quanto previsto anche dal lordinamento italiano, che e sicuramento in Iinea con i parti internazioanali, segratamente con la convensione europea per i diritti dell'uomo e cüon la dichiarazione per i diritti umani. Peraltro, per dare un gludizie corretto dovrei conoscere se i 192 giorni ai queli si fa riferimento pelia ricieste di parare riembino tutti nel periodo delle indagini antecedenti ai dibattimento. Se cosi fosse, allora il terreine sarebbe incongrua rispetto a quanto avviene presso di noi, dove e provisto quelleo massina di 180 giorni, mentre esso sarebbe congruo laddove il passaggio al dibattimento fosse avvenuto pirima della scadenza di questo ultimo termine.

Il fatto che il Tribunale abbia negato la restituzione alla siato di liberta degli imputati, nonostante che il Procuratore della Repubblica abbia rappresentato che gli indizi a carico fossero diminuiti, Per quanto costituisca un caso raro, tuttavia e compatibile con le regole processuali comunemente accettate in ambito europeo. Diversamente stanno le cose presso gli ordinamenti anglosassoni, segnatamente presso quello inglese, ove la desistenza dallaccusa che ne costituisce elemento peculiare, si riflette anche in tema di restirizione della liberta, cortamente impossibile in caso di parere negativo del pubblico ministero.

5. Non v'e dubblo sulla inutilizzabilita di intercettazioni telefoniche affettuate fuori dai casi consentiti dalla legge e portanto, nonostante che i contenuti di queste intercettazioni siano stati o possano essere stati posti a fondomento dei provvedimenti di limitazione della liberta personale, essi cortamente, anche in mancanza di richiesta di parte, non sono valorizzabili da parte del Tribunule Per affernare la responsabilita degli imputati.

6. Secondo il nostro ordinamento, che si adegua a regole internazionali, é vietata la utilizzazione di qualsiasi elemento di prova che sia il risultato di ogni forma di pregiudizio per la liberta morale del soggetto da cui il dato problatorio proviene. Conseguentemente rispondo in maniera assolutamente negativa, vale a dire nel senso dell'integrale divieto di valorizzazione da parte del giudice delle dichiarazioni che fossero state assunte in costanza di violenze morali e fisiche, che avrebbero raggiunto il livello della tortura, praticate nel confronti degli odiemi imputati, ....t come si assume nell'atto di richiesta del mio parere,

7. Asprima identico gludizio di inutilizzabilita di tutte le confessioni che, secondo la richiesta di parere, gli imputati sarabbero stati costretti a fare e per di piu dinanzi ad una cinepresa od'i oui contenuti sarebbero stati divulgati spacciandoli come frutto di una ripresa attraverso “telecamera nascosta”. Basterebbe soltanto ricordare che ogni imputato o indagato che renda dichiarazioni senza la presenza di un suo avvocato agli organi di polizia pone in essere un atto quantomeno nullo, per rendersi agvolmente consapevoli della regiona della indicata inutilizzabilita.

Ritengo, inoltre, che la intervenuta divulgazione costituisca un reato riconducibile alla violazione della privacy e comunque fatto sicuramente di carattere diffamatorio, dovuto alla divulgazione di notizie, Per di piu raccolte in atti frutto di violenza e di inganno e percio dotate di scarsa credibilita, tendenti a dimostrare all'opinione publica la colpevolezza dei dichiaranti, in contrasto con la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato.

In fede.

Avv. Prof. Carlo Taormina

Roma, 28 Juglio 2000