Prof. Sergio Seminara Susanne Hein
ordinario di Diritto penale Rechtsanwältin
nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Pavia
Sommario : 1. Premessa. – 2. Il materiale consultato. – 3. I contenuti dell'accusa. – 4. Elementi comuni ed elementi differenziali tra le disposizioni turca e italiana. – 5.1. I requisiti della fattispecie. L'esistenza di un'organizzazione. – 5.2.1. La condotta strumentale al perseguimento degli specifici fini. Lo sfruttamento della forza di intimidazione del vincolo associativo. – 5.2.2. (segue) Le condizioni di assoggettamento e di omertà. – 5.2.3. La valenza del requisito strumentale nella interpretazione dell'art. 416-bis. – 5.2.4. Spunti per un'interpretazione dell'art. 1 legge n. 4422. – 5.3. Gli scopi dell'organizzazione. – 6. L'interesse tutelato dalla incriminazione. – 7. Le condotte individuali. – 8. Un problema dogmatico. – 9. Conclusioni.
1. Premessa.
Ci viene richiesto dal prof. dr. .... di esprimere un parere in merito alle accuse mosse nei confronti di Adnan Oktar e altri trentacinque imputati nel procedimento penale n. 2000/18, attualmente in corso dinanzi al “Tribunale statale per la sicurezza”.
Più precisamente, il nostro compito consiste nel procedere ad un'analisi degli elementi della fattispecie contenuta nell'art. 416-bis del codice penale italiano, che a sua volta rappresenta la fonte ispiratrice dell'art. 1 della legge turca del 30 luglio 1999, n. 4422, al fine di verificare la sussistenza del reato di costituzione di un'organizzazione illecita con lo scopo di ricavare profitti, contestato agli imputati.
2. Il materiale consultato.
I documenti sottoposti al nostro giudizio, trascritti in inglese o in tedesco, sono qui di seguito elencati:
- rapporto redatto dall'ufficiale di polizia Necati Kurt e indirizzato al pubblico ministero presso la “Corte di sicurezza dello Stato”;
- verbali degli interrogatori resi dagli imputati all'udienza pubblica nei procedimenti penali nn. 2000/82 e 2000/18;
- parere legale redatto dai professori M. E. Artuk, A. Gökcen e A. C. Yenidüya dell'Università di Marmara;
- parere legale redatto dal professore K. Içel dell'Università di Instanbul;
- parere legale, senza firma, intitolato “Answers to the Indictment”.
3. I contenuti dell'accusa.
Procediamo ora ad una descrizione delle accuse mosse agli imputati, come risultano dal rapporto redatto dalla polizia.
Sulla base di esso, viene contestato ad Adnan Oktar di avere costituito, negli anni 1978-79, un'organizzazione finalizzata alla diffusione della religione islamica, che attraverso l'istituzione di uno stretto legame tra i suoi membri e lo sfruttamento delle risorse economiche da essi apportate ha nel tempo accresciuto il proprio potere, introducendo un nuovo credo religioso contrario alle regole morali socialmente riconosciute, ponendo in essere ricatti e minacce al fine di impedire pubblicazioni critiche e cercando di guadagnare l'appoggio di un partito politico.
Il rapporto precisa che, nella sua ultima fase, l'organizzazione aveva assunto una struttura fortemente gerarchizzata, ove “fratelli” e “sorelle” erano posti a capo dei discepoli e tutti i membri erano obbligati all'obbedienza e all'osservanza dei precetti religiosi. Inoltre si aggiunge che, su incarico di Adnan Oktar, i discepoli hanno con vari mezzi (intimidazioni, pubblicazioni di fotomontaggi ecc.) effettuato pressioni illecite per ridurre al silenzio giornalisti, politici e burocrati che si manifestavano contrari all'organizzazione, stringendo per altro verso stretti contatti con altri politici ad essi favorevoli. In virtù di queste relazioni, i componenti dell'organizzazione hanno ottenuto trattamenti di favore sia per il rilascio di licenze di porto d'armi, sia per l'esenzione dal servizio militare.
Appaiono meritevoli di sottolineatura i seguenti elementi:
- il rapporto si sofferma ampiamente sulle notevoli disponibilità economiche della organizzazione, consistenti in numerose case di lusso, maneggi, piantagioni, fattorie e ville, ma non riferisce di reati contro il patrimonio ascrivibili alla organizzazione stessa o a taluno dei suoi membri;
- in particolare, il rapporto riferisce che uno degli imputati, Turgut Aksu, ha incrementato i profitti del gruppo attraverso contatti politici, che un altro, Burak Sanver, ha fondato a tale scopo diverse società commerciali, che altri ancora hanno fornito essi stessi supporti finanziari e che Emre Nil ha agito come tesoriere dell'organizzazione, costituendo società commerciali e acquistando proprietà per conto del gruppo e in nome dei suoi componenti: mai, tuttavia, è spesa una sola parola sulla provenienza del denaro, che dunque deve presumersi lecita;
- in sostanza, i soli fatti illeciti contestati consistono nell'attività di intimidazione svolta in forma di ricatti, minacce e diffamazioni nei confronti di soggetti avversi all'organizzazione, per il resto riferendo il rapporto di pratiche contrarie alla religione e alla morale sessuale.
4. Elementi comuni ed elementi differenziali tra le disposizioni turca e italiana.
La legge n. 4422 dell'ordinamento turco definisce al suo comma 1 il reato di criminalità organizzata, individuando la relativa fattispecie alla luce di sette possibili scopi, tra loro alternativi, e tre modalità di comportamento, anch'esse alternative.
Tale norma presenta forti ed evidenti analogie strutturali con l'art. 416-bis del codice penale italiano, che descrive due modalità di comportamento e cinque finalità della organizzazione.
In particolare, le due modalità di comportamento sono descritte nella prima parte del comma 3 dell'art. 416-bis: “L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva…”.
Le cinque finalità dell'organizzazione sono così stabilite dal prosieguo della medesima norma:
- per commettere delitti;
- per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici;
- per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri;
- per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto;
- per procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Questa caratterizzazione dell'organizzazione di tipo mafioso, introdotta nell'ordinamento italiano a seguito dell'uccisione di un uomo politico avvenuta in Palermo nel 1982, recepisce la precedente elaborazione giurisprudenziale nella applicazione delle misure di prevenzione previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nei confronti della criminalità mafiosa. In questo senso, essa rappresenta il risultato di un lungo processo di analisi sul fenomeno della criminalità organizzata, che ha consentito di individuare i suoi tratti più significativi e peculiari.
E' proprio sotto questo profilo, però, che la norma italiana differisce sensibilmente da quella turca.
E invero, anche se l'ultimo comma dell'art. 416-bis – al fine di non restringere il suo ambito operativo alla criminalità mafiosa in senso stretto – precisa che “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”, e nonostante il ruolo centrale attualmente ricoperto nell'ordinamento italiano dalla disposizione in esame per la lotta contro la criminalità organizzata (), essa risulta applicabile solo a limitati fenomeni di criminalità associata assimilabili alla mafia nostrana (e non a caso denominati come mafia cinese, russa ecc.), ma non ad altre specifiche ipotesi di intreccio tra mafia e politica o ad ulteriori manifestazioni di delinquenza gangsteristico-imprenditoriali, “che ricorrono a forme di prevaricazione violenta per raggiungere obiettivi di illecito arricchimento e che sono, nondimeno, prive di autentiche connotazioni di mafiosità” ().
Per quanto concerne l'ordinamento italiano, il riferimento al metodo mafioso resta dunque un requisito fondante e imprescindibile dell'art. 416-bis, il solo in grado di caratterizzare una specifica forma di criminalità organizzata e di consentire una fattispecie autonoma rispetto a quella generica di associazione per delinquere.
Diversamente vale per l'ordinamento turco, ove l'art. 1 della legge n. 4422 vale a designare una generale manifestazione della mafia economica contrapposta alla mafia politica e connotata dall'esistenza di un'organizzazione criminale con finalità di profitto (), così ponendosi su un piano diverso da quello sul quale opera la corrispondente fattispecie italiana.
Quanto appena osservato non vale però certamente ad escludere la profonda affinità esistente fra le due fattispecie sul piano della loro struttura; ed è appunto sotto questo profilo che l'interpretazione maturata in riferimento alla norma italiana può rivelare la propria utilità rispetto alla corrispondente norma turca.
5.1. I requisiti della fattispecie. L'esistenza di un'organizzazione.
Il primo requisito, comune ad entrambe le disposizioni normative, è costituito dall'esistenza di un'associazione, intesa come unione di più persone a carattere continuativo, caratterizzata da un minimo di stabilità e di organizzazione.
Nella dottrina italiana, taluni hanno tentato di svuotare la rilevanza di questo elemento costitutivo, ravvisando l'associazione alla luce non della sua struttura organizzativa, bensì per il solo fatto del ricorso alla forza intimidatrice (). Tale interpretazione va però con certezza respinta, giacché anche i lavori preparatori della legge n. 646 del 1982 dimostrano come il legislatore italiano abbia consapevolmente adottato il termine “associazione” attribuendogli il significato suo più proprio e restrittivo ().
In questo senso si esprime infatti la giurisprudenza, che per la configurabilità del reato di associazione per delinquere (art. 416 codice penale) richiede “l'esistenza di una struttura organizzativa e la predisposizione di mezzi necessari all'attuazione del programma comune” ().
A ulteriore conferma di questa soluzione, può citarsi la proposta di riforma dell'art. 416-bis elaborata dalla Commissione per la riforma del codice penale istituita con decreto ministeriale 1° ottobre 1998, ove il concetto di “associazione” risulta collegato ad una “struttura organizzativa idonea a perdurare nel tempo e a realizzare i delitti programmati”.
5.2.1. La condotta strumentale al perseguimento degli specifici fini. Lo sfruttamento della forza di intimidazione del vincolo associativo.
L'art. 416-bis, come si è già rilevato, richiede che i membri dell'associazione “si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva”.
Tale requisito caratterizza il fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso rispetto alla più generale fattispecie di associazione per delinquere e la sua presenza nel testo della norma non può essere trascurata né sottovalutata dall'interprete. Come recentemente affermato in giurisprudenza, infatti, “un'associazione può ritenersi di tipo mafioso, distinguendosi dalla normale e tradizionale associazione per delinquere, quando sia connotata da quei particolari elementi indicati nell'art. 416-bis del codice penale, dei quali il principale e imprescindibile è il metodo mafioso seguito per la realizzazione del programma criminoso” ().
Nondimeno, nella dottrina italiana sono emerse gravi incertezze, il cui approfondimento può rivelarsi utile anche per la comprensione della corrispondente fattispecie turca.
In particolare, è stato sollevato un quesito in ordine all'esigenza se (e in quale misura) il fatto di avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo, e delle correlative condizioni di assoggettamento e di omertà, debba trovare effettiva realizzazione o possa invece semplicemente costituire l'oggetto del programma criminoso dell'associazione stessa. Problema, questo, che rinvia all'alternativa se il reato in esame integri un illecito associativo puro – che si configura con la costituzione dell'associazione avente come programma la creazione di una situazione di intimidazione e delle condizioni di assoggettamento e di omertà al fine di realizzare gli scopi tipizzati dalla norma – ovvero un reato misto, diretto a reprimere le associazioni che abbiano già iniziato ad operare con le particolari modalità descritte dal legislatore.
La tesi secondo cui l'art. 416-bis non postula la necessità del ricorso alla forza intimidatrice del vincolo associativo è fondata sull'assunto che la norma, in realtà, allude “ad una modalità abituale del comportamento mafioso che non è necessario si riscontri in atto, purché rientri tra gli strumenti di pressione di cui l'associazione stessa soglia o comunque intenda avvalersi” (). Questa interpretazione – ispirata, tra l'altro, dal fine di evitare difficoltà probatorie e di impedire una restrizione dell'ambito applicativo della norma rispetto a quello proprio del reato di associazione per delinquere (art. 416 codice penale) – va tuttavia respinta, poiché si risolve in una ricostruzione in chiave esclusivamente soggettiva del fatto sanzionato, ove il metodo mafioso viene ridotto a mero oggetto di dolo specifico.
Deve dunque condividersi l'atteggiamento della dottrina italiana dominante, che concorda sull'esigenza che l'associazione sia effettivamente dotata di una forza di intimidazione; le divergenze si pongono però, di nuovo, al momento di stabilire quale riscontro essa deve avere nella realtà esterna.
Un diffuso orientamento assegna alla forza di intimidazione una duplice valenza nella struttura della fattispecie, richiedendo che l'associazione disponga, sotto il profilo statico, di una effettiva e attuale capacità intimidatrice e tuttavia ammettendo, sotto il profilo dinamico, che lo sfruttamento di essa possa costituire anche solo oggetto del programma criminoso. In altre parole, il requisito in esame, “sotto il profilo oggettivo, è elemento indefettibile di cui l'associazione deve essere dotata; sotto il profilo soggettivo, è l'oggetto del dolo specifico degli associati nella prospettiva del suo concreto sfruttamento” (). A fondamento di questa interpretazione, si osserva che, se l'art. 416-bis tipicizza una serie di finalità dell'associazione mafiosa che certamente per l'integrazione del reato non devono trovare necessariamente concretizzazione, l'esigenza dello sfruttamento della forza intimidatrice implicherebbe un loro conseguimento almeno parziale nella prospettiva dell'ottenimento di profitti o vantaggi ingiusti.
Le considerazioni ora riportate non appaiono però decisive, giacché non è vero che la realizzazione delle condizioni di assoggettamento e di omertà presuppone già il conseguimento degli obiettivi dell'associazione, i quali costituiscono invece una ulteriore proiezione (oggetto di un dolo solo specifico) diversa dallo sfruttamento del metodo mafioso in cui consiste la condotta dell'associazione. Soprattutto, deve comunque evidenziarsi che l'orientamento in esame conduce ad una dilatazione dell'ambito applicativo dell'art. 416-bis, mediante la svalutazione degli elementi dell'assoggettamento e dell'omertà.
In realtà, come riconosce anche la giurisprudenza, la definizione normativa nettamente individua, tra il momento della costituzione dell'associazione e il perseguimento degli scopi tipizzati, una fase intermedia rappresentata dalla pratica del metodo mafioso e dalla conseguente realizzazione delle condizioni di assoggettamento e di omertà. La formulazione dell'art. 416-bis consente altresì di ritenere che questa forza di intimidazione, una volta divenuta patrimonio dell'associazione, non deve essere necessariamente rinnovata attraverso ulteriori atti di manifesta sopraffazione connessi al conseguimento degli obiettivi del sodalizio, essendo sufficiente il suo sfruttamento che – purché ricorra in concreto – può svolgersi nei modi più vari (). Sul piano probatorio, il giudice deve dunque ricercare gli elementi comprovanti l'utilizzazione della carica intimidatrice e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà.
5.2.2. (segue) Le condizioni di assoggettamento e di omertà.
La divergenza di opinioni ora riscontrata in merito all'esigenza di un effettivo uso della forza intimidatrice si ripropone ovviamente rispetto alla reale verificazione delle condizioni di assoggettamento e di omertà.
A fronte di un orientamento secondo cui tali fenomeni di soggezione devono costituire la reale ed oggettivamente riscontrabile conseguenza della forza di intimidazione esercitata dal sodalizio criminoso (), altri invece negano la necessità di un effettivo sfruttamento della capacità intimidatrice, così escludendo l'esigenza di uno status permanente di sottomissione o di succubanza del contesto sociale in cui opera il sodalizio criminoso. Alla stregua di questa seconda interpretazione, dunque, l'intimidazione mafiosa deve semplicemente risultare idonea a cagionare l'assoggettamento e l'omertà, che sarebbero previsti normativamente al solo fine di connotarla nei suoi effetti tipici ().
L'orientamento ora richiamato non può essere condiviso, giacché contrasta con la chiara formulazione normativa, ove gli elementi dell'assoggettamento e dell'omertà devono trovare una congrua realizzazione esterna allo scopo di caratterizzare compiutamente – ponendosi come loro risultato – le modalità operative dell'associazione mafiosa.
Parimenti deve respingersi la tesi secondo cui le condizioni di assoggettamento e omertà possono derivare anche dall'in sé del vincolo associativo, senza necessità di atti di intimidazione (), giacché essa finisce con il privare l'associazione di tipo mafioso di qualsiasi specifico contenuto, consentendo l'applicazione dell'art. 416-bis anche a situazioni ove l'assenza della forza intimidatrice in realtà rinvia a contesti assolutamente diversi o, al contrario, favorendo un'interpretazione sociologica della norma legata a precisi ambiti territoriali.
Nella medesima prospettiva, è opportuno notare che l'esercizio di condotte intimidatrici, se finalizzato (non a mantenere o rinvigorire, bensì) a creare lo stato di soggezione, denota la non ancora avvenuta costituzione di un'associazione mafiosa nel senso dell'art. 416-bis, così rinviando allo schema dell'associazione per delinquere semplice.
5.2.3. La valenza del requisito strumentale nell'interpretazione dell'art. 416-bis.
Alla luce di quanto osservato, la forza di intimidazione deve essere riconducibile al vincolo associativo, cioè al sodalizio criminoso in quanto tale, indipendentemente dal compimento di specifici atti di violenza o minaccia da parte dell'associato: “Si avvale dunque della forza di intimidazione del vincolo associativo chi chiede senza bisogno di minacciare esplicitamente, chi ottiene senza bisogno di chiedere, utilizzando la ‘cattiva fama' del sodalizio criminoso e la paura che incute il vincolo associativo” ().
Da ciò deriva, al contempo, un'estensione e una restrizione dell'ambito operativo della fattispecie. Per un verso, infatti, risultano irrilevanti le modalità con cui ci si avvale della forza di intimidazione: laddove sia chiaro che il soggetto agisce per conto dell'associazione, anche una semplice richiesta – addirittura un sorriso – può integrare un uso della suddetta forza (analogamente a quanto avviene in tema di estorsione). Per l'altro verso, è tuttavia necessario che la condotta rinvii ad una pregressa minaccia, che cioè si inserisca in un più ampio iter criminis , “come un ulteriore atto di esecuzione del programma estorsivo o addirittura come l'atto che ne realizza un obiettivo” (). Donde la conclusione che l'art. 416-bis può configurarsi solo a partire dal momento in cui l'associazione, per così dire raccogliendo i frutti del proprio operato, comincia a sfruttare la sua capacità intimidatrice dalla quale sono derivati assoggettamento e omertà; mentre il singolo che si avvale della forza di intimidazione da lui acquisita a titolo personale può rispondere solo di estorsione o di violenza privata.
Tale conclusione suggerisce un'ulteriore riflessione. Se la formulazione dell'art. 416-bis non richiede concreti atti di intimidazione da parte dell'associato, è anche vero che neppure li esclude; d'altra parte, è un dato di comune esperienza che l'esercizio di violenze o di minacce nei confronti dei singoli può essere finalizzato sia a creare la forza di intimidazione, sia a mantenerla o a rinvigorirla (). La configurabilità della fattispecie non è dunque subordinata al mero sfruttamento di una rendita di posizione da parte dell'associazione, come se ogni nuovo atto di intimidazione costituisca la riprova che l'associazione non abbia ancora consolidato il proprio potere e non presenti pertanto i requisiti normativamente prescritti. Vero è pure, tuttavia, che l'operatività dell'art. 416-bis si fonda qui sull'incerta distinzione che corre tra le ipotesi in cui la vittima avverte la coazione morale proveniente da uno o più soggetti determinati ovvero dall'associazione di cui essi sono esponenti.
Più in generale, occorre comunque osservare che l'art. 416-bis richiede che la forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo abbia effettivamente generato assoggettamento e omertà: cioè non una mera coazione morale ricollegabile allo specifico atto di sopraffazione, bensì una vera e propria succubanza psicologica e sottomissione, non momentanea od occasionale, riguardante un numero apprezzabile di persone e nella quale si riflettono quegli elementi di diffusività e durata caratterizzanti la forza di intimidazione.
Come risulta dalla definizione ora fornita, l'ulteriore elemento dell'omertà –cioè il sistematico atteggiamento di non collaborazione con l'Autorità statale, determinato dalla paura di rappresaglie o vendette e solitamente espresso da testimonianze false o reticenti o in favoreggiamenti – vale più a evidenziare una specifica concretizzazione della condizione di assoggettamento che a porsi come requisito assestante (). E invero, nonostante si sia ritenuto che l'omertà “si pone come elemento fondamentale di tipizzazione della fattispecie associativa in esame” (), una sua autonomizzazione rispetto all'assoggettamento da un lato potrebbe aprire il varco ad approcci in chiave spiccatamente sociologica (), dall'altro lato potrebbe indurre ad attribuire rilievo a situazioni di omertà attribuibili a differenti ragioni.
In altre parole: ai fini dell'art. 416-bis, rilevano solo gli atteggiamenti di omertà derivanti dalle condizioni di assoggettamento.
Per quanto sia evidente che la sussistenza di tali condizioni non debba necessariamente investire territori più o meno estesi, potendosi invece riferire anche a limitati settori di attività, la scelta del legislatore di procedere a una così analitica definizione vincola l'interprete ad una precisa realtà descrittiva, ove l'insieme dei concetti di intimidazione, assoggettamento e omertà rinvia ad un atteggiamento di timore – diffuso in seno alla collettività interessata – nei confronti della specifica associazione mafiosa. Risultano dunque infondati i timori, manifestati da una parte della dottrina, di un'applicazione dell'art. 416-bis ai sindacati che facciano un uso distorto del loro potere di contrattazione () o alle grandi imprese commerciali in grado, per la loro potenza, di intimidire i concorrenti o financo i pubblici poteri ().
Al contempo, i referenti empirico-criminologici rappresentati dal radicamento dell'associazione e dalla sua correlativa “accettazione” da parte del corpo sociale contribuiscono a determinare una caratterizzazione dell'associazione di tipo mafioso che ne preclude l'estensione a diversi fenomeni associativi delinquenziali.
Il pensiero corre qui soprattutto alla c.d. mafia politica o amministrativa, cioè a quelle associazioni per delinquere dedite ad una sistematica concussione nei confronti dei cittadini e rispetto alle quali non è tuttavia riscontrabile – almeno di regola – la forza di intimidazione del vincolo associativo in quanto tale; mentre le condizioni di assoggettamento e di omertà il più spesso sono sostituite da valutazioni utilitaristiche o di mera convenienza, in ogni caso non discendenti dal vincolo associativo in quanto tale ().
5.2.4. Spunti per un'interpretazione dell'art. 1 legge n. 4422.
Riassumendo i risultati del dibattito svoltosi nella dottrina italiana in relazione ai profili ora esaminati, può dunque affermarsi che le modalità strumentali previste dalla fattispecie contro la criminalità organizzata devono trovare concretamente realizzazione come requisito qualificante l'associazione criminosa.
Tale risultato – si ripete: a causa dell'analogia strutturale esistente tra l'art. 416-bis e l'art. 1 legge n. 4422 – può utilizzarsi per l'interpretazione della norma turca, affermando che anche per quest'ultima fattispecie è necessario che le modalità strumentali ivi previste trovino realizzazione per la configurabilità del reato.
In altre parole: la previsione delle condotte di violenza o minaccia, la coazione all'obbedienza esercitata sui componenti dell'organizzazione e la cooperazione pubblica o segreta tra i membri di essa devono risultare in termini di fatto quali modalità comportamentali dell'associazione, così come per la fattispecie italiana; inoltre, esse devono rivestire un ruolo significativo nel perseguimento degli obiettivi della associazione stessa, nel senso di risultare funzionali – anche solo su un piano di mera potenzialità – alla concretizzazione di tali scopi e così caratterizzare l'essenza dell'incriminazione rispetto alle altre eventuali fattispecie penali concorrenti (violenza privata, estorsione, diffamazione ecc.).
Sotto questo profilo si impone però una precisazione. Come pure si rileverà in seguito (§ 5.3.), l'esigenza che il fine di illecito profitto dell'organizzazione sia perseguito attraverso condotte di violenza o minaccia non esclude che tali condotte siano realizzate anche solo per garantire l'impunità dai crimini commessi o per ottenere il silenzio delle vittime o dei testimoni. In ogni caso, è tuttavia necessario un nesso di strumentalità fra i modi che caratterizzano l'agire dell'associazione e i suoi obiettivi, poiché è appunto attraverso queste modalità che trova la sua ragione di essere l'incriminazione dell'organizzazione criminale.
In questo senso, concentrando l'attenzione sulle accuse contenute nel rapporto di polizia, le intimidazioni e i ricatti effettuati nei confronti di persone avverse all'organizzazione risultano prive di qualsiasi correlazione con gli scopi perseguiti dagli imputati, potendo al più obbedire al fine di evitare ogni pubblicità di tipo negativo. In altre parole: il presunto profitto illecito non troverebbe sotto nessun profilo né la sua fonte, né la sua causale in tali atti di violenza o minaccia.
L'assenza di un collegamento tra il requisito strumentale e l'obiettivo finale, sulla base dell'interpretazione che qui si propone, impedisce la configurabilità della fattispecie criminosa ().
5.3. Gli scopi dell'organizzazione.
L'art. 416-bis prevede cinque scopi tra loro alternativi: un'associazione è di tipo mafioso se, attraverso le modalità di cui si è finora discusso, mira ad almeno uno tra i fini normativamente tipizzati, che non si discostano in modo sensibile da quelli previsti dall'art. 1 della legge n. 4422.
Tale affinità tra le due fattispecie merita di essere valorizzata: in sostanza, se la criminalità mafiosa in senso stretto punita dall'art. 416-bis si caratterizza attraverso le sue modalità di comportamento (), gli scopi da essa perseguiti sono comuni a quelli della criminalità organizzata in generale rientrante nell'art. 1 legge n. 4422, che possono dirigersi anche verso obiettivi di profitto non necessariamente consistenti in fatti illeciti (c.d. mafia imprenditoriale).
Come risulta esplicitamente affermato dal comma 6 dell'art. 416-bis (che fa riferimento alle “attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo”) e come appare chiaro nella formulazione dell'art. 1 della legge n. 4422, per la consumazione del reato non è richiesto l'effettivo conseguimento di tali obiettivi.
In via preliminare, segnaliamo inoltre che nella dottrina italiana è controverso se l'elencazione delle finalità caratterizzanti l'associazione di tipo mafioso abbia natura tassativa o invece esemplificativa (): la prima soluzione appare tuttavia più rispondente al principio di legalità.
Soffermando ora l'attenzione sulle finalità comuni ad entrambe le fattispecie e rilevanti rispetto al caso concreto, viene anzitutto in considerazione la generica previsione della commissione di delitti.
Come si è rilevato nel paragrafo precedente – e in conformità ad un'opinione ampiamente condivisa nella dottrina italiana –, non è necessario che si tratti di illeciti al cui interno agiscano effettivamente i requisiti strumentali normativamente previsti (estorsione, violenza ecc.), potendo questi anche mirare a preservare l'impunità degli associati o il loro monopolio nell'attività criminosa (). In ogni caso, è però indispensabile l'esistenza di un rapporto teleologico tra il metodo c.d. mafioso e la commissione dei delitti (o il perseguimento delle altre finalità successivamente enumerate): la forza intimidatrice deve dunque rivestire un rilievo – se non all'interno del delitto commesso – nel programma criminoso dell'associazione, nel senso che gli associati devono fare affidamento sull'assoggettamento della vittima ovvero sull'omertà degli eventuali testimoni.
La seconda finalità, presente in entrambe le disposizioni, consiste nella acquisizione, diretta o indiretta, della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici. Tale enumerazione, per la sua ampiezza, finisce con il ricomprendere ogni forma di penetrazione dell'associazione nel mondo economico (pubblico e privato) caratterizzata dall'uso di metodi mafiosi, sia che essa abbia ad oggetto coloro che già esercitano l'attività della quale viene acquisita la gestione o il controllo, sia che riguardi i possibili concorrenti ovvero i soggetti pubblici investiti di poteri decisionali in merito alla concessione, autorizzazione ecc. Come è evidente, ci troviamo qui in presenza di una finalità in sé lecita, ove tuttavia risulta illecito il mezzo impiegato per il suo conseguimento ().
La terza finalità è quella che dovrebbe presentare maggiore importanza nell'esame del caso concreto, in quanto costituisce oggetto della specifica contestazione mossa agli imputati: la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.
E' questa, evidentemente, una previsione di chiusura, in cui il requisito dell'ingiustizia – in luogo dell'illiceità – vale a ricomprendere ogni profitto o vantaggio non tutelato, né direttamente né indirettamente, dall'ordinamento giuridico (). Anche qui, tuttavia, è necessario che il perseguimento dell'obiettivo avvenga attraverso i requisiti strumentali previsti normativamente: cioè la forza di intimidazione e le condizioni di assoggettamento e di omertà per la legge italiana, ovvero l'impiego di violenza o minaccia, la coazione all'obbedienza e la cooperazione pubblica o segreta tra i membri dell'associazione per la legge turca.
Su questo punto, la documentazione che ci è stata trasmessa non evidenzia però alcun collegamento tra i redditi dell'organizzazione e le modalità comportamentali richieste dall'art. 1 legge n. 4422, risultando tali profitti esclusivamente frutto di donazioni spontanee da parte di taluni soggetti interni all'associazione ovvero di successivi investimenti.
6. L'interesse tutelato dall'incriminazione.
Per un'interpretazione prevalente nella dottrina italiana, l'art. 416-bis si sottrae alle censure rivolte contro il reato di associazione per delinquere (art. 416 codice penale), che ruota intorno ad una vaga nozione di ordine pubblico incapace di trovare un'adeguata concretizzazione a causa della genericità della fattispecie (). Al contrario, la descrizione delle modalità operative dell'associazione di tipo mafioso (oltre che degli effetti ad esse connessi) consente l'emersione di una nozione di ordine pubblico materiale, la cui offesa effettiva consegue ai metodi utilizzati dal sodalizio () al di fuori di qualsiasi schema di pericolo concreto o presunto. Nella prospettiva delineata, risulta peraltro errato l'inserimento di ulteriori interessi come l'ordine democratico o economico (), a causa sia della loro evanescenza, sia della riferibilità solo ad associazioni di più vaste dimensioni.
Una parte della dottrina ravvisa invece nell'art. 416-bis un reato di pericolo, in cui la lesione costituisce una mera eventualità connessa all'ipotesi, non necessaria per l'integrazione del delitto, che l'associazione inizi a sfruttare le proprie potenzialità (). In favore di questa interpretazione estensiva della fattispecie viene più volte avanzato il timore che l'opposta concezione si risolva in un'eccessiva limitazione del suo ambito operativo, che si troverebbe vincolato ad un inquadramento territoriale riferito alle aree culturalmente e storicamente intrise di subcultura mafiosa.
Questo timore non appare tuttavia meritevole di valorizzazione, da un lato perché le associazioni connotate da potenzialità intimidatorie teleologicamente rivolte alla commissione di delitti rientrano già nell'art. 416, la cui cornice di pena appresta una congrua risposta in termini sanzionatori; dall'altro lato, perché esso si risolve in un alleggerimento probatorio tendente a trasformare gli elementi caratterizzanti il metodo mafioso in mere attitudini, insuscettibili di riscontro esterno e come tali in grado di rendere indeterminata la fattispecie.
E' opportuno infine sottolineare che la soluzione qui sostenuta è condivisa da numerose pronunce della Suprema Corte, ove puntualmente si afferma che le finalità dell'associazione mafiosa “possono essere costituite anche da attività lecite e hanno come unico comune denominatore l'attuazione o il conseguimento del fine attraverso l'intimidazione e il conseguente insorgere nei terzi di quella situazione di soggezione, che può derivare anche soltanto dalla conoscenza della pericolosità di tale sodalizio” (). Il che vale quanto dire che la fattispecie in esame caratterizza l'associazione di tipo mafioso alla luce esclusivamente dei suoi metodi operativi e che ogni sforzo interpretativo tendente a svalutare l'esigenza effettiva di tali metodi non può non ripercuotersi sulla materialità del reato.
La soluzione ora raggiunta trova conferma sul piano dei rapporti intercorrenti tra gli artt. 416 e 416-bis del codice penale italiano (rispettivamente, associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso). Già all'indomani della promulgazione della legge n. 646 del 1982, un'autorevole dottrina aveva segnalato la funzione simbolica dell'art. 416-bis, come espressione della “tendenza ad utilizzare lo strumento penalistico in chiave di conferma del rinnovato impegno delle forze politico-istituzionali nella lotta alle più gravi forme di criminalità presenti nel paese” (). Più precisamente, tale norma si rivela come una specificazione della generale fattispecie di associazione per delinquere, definendo associazioni caratterizzabili alla luce non solo delle loro particolari modalità operative ma anche della loro già avvenuta acquisizione di un potere di controllo sul territorio in termini di assoggettamento e di omertà, derivanti dal pregresso uso della forza di intimidazione.
In questa prospettiva, la fattispecie in esame incrimina non il mero fatto associativo bensì un'organizzazione delinquenziale già avviata e consolidata, come tale espressiva di un pregiudizio attuale ed operante per l'ordine pubblico (): in altre parole, si tratta non di una semplice associazione ‘per delinquere', ma di un'associazione ‘che delinque' ().
Una volta ricostruita la dimensione lesiva dell'associazione di tipo mafioso in forza della sua intrinseca capacità intimidatrice e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà, la responsabilità degli associati trova giustificazione non solo nella condotta da essi realizzata, ma anche nel fatto di avere consapevolmente e materialmente contribuito alla costituzione o al mantenimento dell'associazione stessa.
7. Le condotte individuali.
L'art. 416-bis, ai commi 1 e 2, individua le figure del partecipe all'associazione, del promotore, del dirigente e dell'organizzatore; l'art. 1 della legge n. 4422 descrive invece solo le figure di colui che dirige l'organizzazione, di chi agisce per conto di essa e di che ne è volontariamente membro.
Limitando anche in questa parte l'analisi ai profili direttamente rilevanti per entrambe le fattispecie, è significativo il rilievo che, per un'opinione ampiamente condivisa nella dottrina italiana, le figure del dirigente e dell'organizzatore di un'associazione di tipo mafioso possono sussistere solo quando l'associazione stessa ha consolidato una propria forza intimidatrice, così presentando caratteristiche autonome rispetto a quelle che connotano l'associazione per delinquere (art. 416 codice penale) (). D'altra parte, è evidente che tali ruoli possono intervenire solo rispetto ad un'associazione già costituita.
Le condotte di direzione e organizzazione presuppongono dunque l'esistenza dell'associazione di tipo mafioso. Le due qualifiche si riferiscono rispettivamente a chi, all'interno dell'associazione, dispone di poteri di iniziativa o di comando ovvero di poteri decisionali e gestionali inerenti al conseguimento degli scopi sociali (); in presenza di associazioni criminose articolate in distinti settori di attività, i ruoli di cui si discute vanno individuati all'interno di ciascun settore ().
Per quanto concerne invece la figura del partecipe, anche alla luce dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale dell'art. 416 può ritenersi come un dato acquisito l'esigenza di un contributo materialmente apprezzabile e adeguato alla costituzione o al rafforzamento dell'associazione. Le divergenze – o meglio, le incertezze – si pongono tuttavia nella dottrina e nella giurisprudenza italiana al momento di stabilire se tale contributo sia già ravvisabile nel fatto di divenire membro del sodalizio e se tale requisito sia effettivamente necessario per l'attribuzione della qualifica di partecipe.
Evitando di soffermarci su tale problematica – che risulta superata dalla formulazione dell'art. 1 legge n. 4422, ove sono previsti distintamente i ruoli di chi esegue attività in nome dell'organizzazione o consapevolmente svolge un compito per essa e la posizione del partecipe –, ci limitiamo ad osservare che in ogni caso la dottrina e la giurisprudenza italiana affermano l'esigenza che la condotta di partecipazione abbia come proprio termine di riferimento “l'assolvimento di compiti fisiologicamente propri dell'associazione” che, anche per gli associati con responsabilità minori o minime, sono o sono pure necessari “per le fortune dell'associazione” ().
8. Un problema dogmatico.
Una parte della dottrina italiana afferma che i reati associativi si scindono in una pluralità di autonome fattispecie criminose, tante quanti sono i ruoli espressamente tipizzati (). Tale soluzione si pone tuttavia come una sovrastruttura inutile ovvero produttiva di inammissibili risultati.
E invero, laddove si ritenga che le differenti condotte delittuose così individuate in ogni caso “hanno in comune il riferimento ad un'associazione avente quale scopo la commissione di reati del tipo di quelli previsti dalla norma incriminatrice” (), in realtà ci si limita a postulare l'esistenza di un “unico reato plurisoggettivo, con sanzioni diverse rigidamente prefissate a seconda dei ruoli svolti dai singoli soggetti durante la vita dell'associazione” (). Qualora invece si voglia realmente configurare una pluralità di autonome fattispecie, ciascuna dotata di un proprio evento significativo, allora diverrebbe conseguenziale – ma al contempo assurdo, dinanzi all'identità dell'interesse oggetto di aggressione – ammettere un concorso di reati rispetto a colui che, all'interno della stessa associazione, abbia svolto differenti ruoli (); e ciò dovrebbe rendere evidente l'erroneità della teoria, senza necessità di sottolineare le ulteriori implicazioni che ne derivano in tema di concorso di persone nel reato e di tentativo.
9. Conclusioni.
Le contestazioni mosse agli imputati dal rapporto di polizia concernono esclusivamente (trascuro qui i fatti contrari alla religione e alla morale sessuale, che non presentano rilevanza penale) condotte di violenza o minaccia poste in essere nei confronti di persone esterne all'organizzazione e ad essa contrarie, nel perseguimento – si afferma nel medesimo rapporto – di una finalità di profitto.
Ora, trattandosi di delitti ascritti a soggetti agenti per conto di una organizzazione legalmente riconosciuta, la Science Research Foundation , è opportuno sottolineare preliminarmente che la responsabilità penale deve fondarsi sulla condotta da essi personalmente realizzata e non può farsi derivare dalla mera appartenenza all'organizzazione stessa o dal ruolo di dirigente in essa rivestito.
In altre parole, come recentemente affermato in Italia dalla Corte di Cassazione, “non è configurabile il reato di associazione per delinquere nei confronti di un'organizzazione che instaura rapporti con un numero elevato di persone, se nello svolgimento delle attività lecite viene commesso un numero limitato di reati”; e ciò perché, “riconosciuto ad un'organizzazione (chiesa di Scientology ) il carattere di confessione religiosa, non è ipotizzabile la sua trasformazione in un'associazione per delinquere, a meno che tutti i membri della chiesa non cambino di comune accordo le regole statutarie dando vita ad un soggetto nuovo e diverso da quello statutario” ().
Andiamo avanti. Si è già rilevato nel § 5.2.4. che il reato di criminalità organizzata si caratterizza alla luce di specifiche modalità comportamentali dell'associazione, le quali devono trovarsi in un nesso funzionale con gli obiettivi da essa perseguiti: attraverso tale constatazione, emerge come l'imputazione potrebbe avere fondamento solo in quanto si dimostrasse che le intimidazioni e i ricatti di cui parla il rapporto di polizia erano funzionali a preservare l'impunità dei membri dell'associazione ovvero a consentire loro la prosecuzione dell'attività illecita. Ove invece dovesse risultare che l'attività di violenza e minaccia in esame era finalizzata solo ad evitare una pubblicità negativa, cade ogni nesso di strumentalità fra le modalità comportamentali dell'organizzazione e gli obiettivi descritti dalla fattispecie e, con ciò, viene meno un fondamentale requisito del reato in esame.
Inoltre, il rapporto di polizia fonda l'accusa sui profitti ricavati dall'associazione, che tuttavia consistono – secondo quanto è dato rilevare dal medesimo rapporto – in donazioni liberamente e spontaneamente effettuate. Ora, laddove il successivo corso del processo non riesca a fornire una diversa dimostrazione, l'assenza di una ingiustizia o illiceità del profitto impedisce la configurabilità della fattispecie, non essendo neppure concepibile un'organizzazione criminale dedita al perseguimento di obiettivi penalmente irrilevanti e neppure collegati ai requisiti strumentali descritti dalla legge.
Infine, per una corretta applicazione della fattispecie incriminatrice, merita attenzione l'interesse da essa tutelato, che – come si è detto – consiste nella tutela dell'ordine pubblico, in una prospettiva aperta verso l'esterno e, in particolare, verso la sicurezza della collettività (). E' dunque necessario accertare se l'associazione costituita da Adnan Oktar, attraverso le sue modalità di comportamento, abbia realizzato illeciti profitti in danno di soggetti estranei all'associazione stessa e con ciò abbia rappresentato un concreto pericolo per la pacifica convivenza sociale. Ove tale questione dovesse ricevere una soluzione negativa, sono al più configurabili singoli reati commessi nei confronti di specifici soggetti: ma non può parlarsi di un delitto di criminalità organizzata.
Nei termini esposti è il nostro parere.
Pavia – Milano, 21 luglio 2000
Prof. Sergio Seminara Susanne Hein
ordinario di Diritto penale Rechtsanwältin
nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Pavia |