STUDIO LEGALE

Avv. Prof. FRANCESCO SAVERIO FORTUNA

Avv. CARLO DELPINO

MEMORIA

La risposta ai quesiti formulati agli scriventi dalla Bilim Arastirma Vakfi (Fondazione per la Ricerca Scientifica)

  1. L'art. 16 bis, introdotto nel codice penale Italiano dall'art. 1 della 1. N.646/1982, definisce la associazione a delinquere "di tipo mafioso" (e comtempla la punizione per gli aderenti alla medesima).

    Per il comma 3, "l'associazione é di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti a vantaggi ingiusti per sè o per altri ovvero al fine di impedire al ostaccolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali".

    Nella norma, dottrina o giurisprudenza italiane considerano l'esistenza di un elemento strumentale e di uno finalistico .

    Il primo consiste nella forza di intimidazione derivante dal vincolo instaurato tra i componenti dal sodalizio criminoso, la quale provoca uno stato di assoggettamento (cioè una soggezione derivante dalla convinzione di essere esposti ad un concreto ed ineludibile pericolo di fronte alla forza dell'associazione) e di omertà (quale forma di solidarietà che ostacola o rende più difficoltosa l'opera di prevenzione che dal vincolo associati/o deriva per il singolo, all'esterno, ma anche all'interno dell'associazione).

    L'elemento finalistico è invece rappresentato dalle condotte multiple previste dalla norma, che non si limitano alla commissione di delitti (come per l'associazione a delinquere semplice), bensi ineriscono all'acquisizione, diretta o indiretta, della gestione o controllo di attività ecnonomiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici, alla realizzazione di profitti o vantaggi inguisti per sè o per altri o all'impedimento od ostacolo del libero esercizio del voto per procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

    Tuttavia, la caratteristica "in sè" della associazione mafiosa, che la qualifica come tale, va ritrovata nella forza intimidatrice del vincolo e nell'assoggettamento ed omertà che ne derivano (v., tra le altre, Cass. Pen.1, 190539/92; Cass. Pen.1, 188023/91; Cass. Pen.1, 190222/ 92; Cass. Pen. VI, 181948/89).

    Infatti, tale capacità di intimidazione, unitamente all'eterogencità degli scopi delittusi, distingue l'associazione "mafiosa" (ma anche "camorristica" o qualunque altra, localmente determinata, che, valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, persegua scopi corrispondenti a quelle di tipo mafioso, come recita l'ultimo comma dell'art. 416 bis c.p.) da quella "semplice" di cui all'art. 416 c.p. (v. tra le altre, Cass. Pen. VI, 200903/94; Cass. Pen. II, 198647/94; Cass. Pen. I, 190301/92; Cass. Pen. I, 189665/92).

    A sommesso avviso degli scriventi, nella dizione dell'art. I della I. 4422,manca proprio la previsione, o non è ben formulata, di un'associazione la quale, per realizzare i reati-scopo, sfrutti la forza di intimidazione al fine di provocare assoggettamento ed omertà.

    In ogni caso, la semplice definizione di BAV (contenuta nell'imputazione del Procuratore del Repubblica di Istanbul), quale "organizzazione delittuosa avente fini di interesse", non sarebbe sufficiente a farla considerare, nell'ordinamento penale italiano, un "associazione mafiosa", non essendo stata individuata l'esistenza di una forza intimidatoria che generi asoggettamento ed omertà.

    Infatti, la condotta delittuosa individuata dal Procuratore, consiste nella realizzazione di uno sfruttamento economico, sessuale o lavorativo e di una segrete cooperazione tra i suoi membri al fine di protoggere il proprio assetto fondato su attuali vantaggi personali ("… makes economic, sexual and labour exploitation and makes secret co-operation among its members to protect its order based on acting personal gains…")

    Tale, peraltro fumosa, definizione, non coincide certo con la previsione dall'associazione mafiosa italiana, in quanto non è fatto cenno ad una capacità intimidatoria del sodalizio e allo stato di soggezione e di omertosa solidarietà che questa provoca, elementi, come detto, fondanti e paradigmatici della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. italiano.

    Oltretutto, la forza intimidatrice deve derivare dalla "fama criminale" che l'associazione si è conquistata con precedenti atti di violenza e sopraffazione (G. Fiandaca- E. Musco, "Diritto Penale. Parte Speciale" vol. I, pag. 359, Bologna, 1993). E questo non si può certo dire di BAV che, al contrario, è legata a valori morali, nazionali, scientifici e religiosi, propugna un'armonia tra l'istanza religiosa o la democrazia e il modernismo, nonchè sostiene l'ingresso a pieno titolo della Turchia nell'Unione Europea (1).

    Se è vero che l'ultima delle tre attività delittuose imputate a BAV consiste in una serio di sedicenti minacce operate nei confronti di vari soggetti ("by resorting, to blackmailing and threat, when they deemed to be necessary") tuttavia, esse consistono in attività realizzate solamente, secondo lo Procura, per intimidire soggetti che parlavano male di, o realizzavano trasmissioni contro, BAV. Sembrano, quindi, più avvicinarsi a dissapori o incomprensioni associative che all'esperimento di un "metodo mafiose" operato per realizzare un programma attuativo dei reati di cui al comma 3 dell'art. 416 bis c.p. italiano. Ed infatti, nessuno di tali reati è contestato alla Fondazione.

    A BAV, nelle altre due fattispecie delittuose, viene contestato la sfruttamento finanziaro e sessuale di soggetti. Tale contestazioni possono far coincidere la fattispecie concreta prospettata dall'accusa con quella astratta prevista dall'art. 1 1.4422/99 nel fatto di "procurare interessi illegitimi per sè stessi o per altri".

    Tuttavia, in primo luogo, bisogna valutare come la giurisprudenza turca abbia interpretato il concetto di "interesse", ovvero se esso si debba intendere solo "economico" o di altro genere; in quanto, nel primo caso, uno sfruttamento sessuale non rientrerebbe nell'interesse illegitimo perseguito e punito dalla norma.

    Secondariamente, e nel merito, agli scriventi sembra che gli interessi ottenuti ed imputati a BAV non siano da considerarsi illegitimi.

    Infatti, la donazione di beni alla Fondazione è sempre stata fatta volontariamente, da persone adulte in grado di intendere e di volere e che concordavano con le finalità morali e scientifiche della Fondazione medesima.

    La stessa Procura enumera una serie di società legate in qualche modo a BAV, le quali avrebbero realizzato lavori i cui proventi sarebbero andati a favore della Fondazione. Tuttavia, in tali attività non ravvisa estremi di reato, limitandosi ad indicare l'esistenza di indagini in corso.

    Riguardo al cosidetto "sfruttamento sessuale", va considerato come le presunte "sfruttate" fossero universitarie, indossatrici ed attrici.

    Soggetti, quindi, adulti, che hanno contratto rapporti sessuali (ammesso che in futuro l'Accusa riesca a provarne l'effettivo avvenimento) non certo a seguito di violenza o minaccia (come preveduto dall'art. 609 bis del c.p. italiano), bensi nella piena accettazione di un presunto pensiero filosofico espresso dalla Fondazione e denominato "ECIR" ("Promio"). Il quale, in sostanza, per la stessa Accusa, si esplicita nel concetto "se fai un favore ad un tuo fratello troverai favore ("if you do a favour to your brothers, then you will also earn a favour for yourself."

    Con ciò essendo paleso che, qualora atti sessuali tra i membri della Fondazione siano mai avvenuti, le donne che vi acconsentivano lo facevano in modo pienamente volontario, sperando di trarre vantaggi futuri, di ogni genere, dal loro comportamento.

    Nell'essenza di BAV è del resto fondamentale la componente religiosa; è presente lo sforzo volto a confrontare la cultura positivista del 19° secolo che ha cercato di accordare la scienza con l'ateismo.

    Tale matrice (riconosciuta, sia pure in negativo, anche nell'imputazione, ove si legge che BAV ha offerto una propria particolare interpretazione del Corano e delle regole religiose e proposto versioni semplificate del riti islamici: "..they have made their particular interpretation of the holy Qur'an and the religious rules and made simplified versions of Islamic rituals…") può anche causato l'imposizione agli adepti di una stretta obbedienza alla Fondazione e ai suoi principi.

    Tuttavia, se pressioni, come esposto nell'atto di accusa, vi sono state, non p er questo una vis . intimidatoria deve ricadere nell'ambito di quella espressa da un'associazine mafiosa.

    La giurisprudenza italiana (Cass. Pen. VI, n. 204148/95) ha infatti stabilito che, qualora venga contestato il reato di associazine a delinquere di stampo o mafioso nei confronti di soggetti che fanno parte di un gruppo religioso , la forza intimidatrice operata ai danni di altri membri della comunità non può ravvisarsi in quella provemente dal vincolo associativo proprio del detto sodulizio criminoso , in rapporto a minacce di sanzioni tipicamente connesse a regole religiose liberamente conclamate ed accettate dai succitati membri.

    Quanto suddelineato valga in risposta ai quesiti n.1,2 e 3 .

  2. Riguarda alla richiesta di scarcerazione presentata dal Procuratore della Repubblica e negata dal Tribunale, (ed in risposta ai quesiti n.4 e 8) va detto che tale eventualità sussiste anche nel codice di procedura penale italiano, ove, ai sensi dell'art. 299 comma 3, il Pubblico Ministero può chiedere la revoca o sostituzione di misura cautelate, ma il Giudice può anche negarla, con ordinanza, appellabile avanti il cosidetto Tribunale del Riosamo.

    Il c.p.p. italiano prevede tuttavia, all'art. 303, del termini di durata massima della custodia cautelare:

    Chi scrive presume che detti termini sussistano anche nell'analogo codice di procedura turco, per cui, se esistenti, il Giudice di quel Paese dovrà necessariamente tenerne conto, a pena, se contemplata, della perdita di efficacia della misura stessa.

    Tuttavia, l'art. 5 della "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"1, nella fattispecie di un soggetto tratto in arresto in via cautelare, afferma che il medesimo ha diritto di essere giudicato in un "tempo congruo" e liberato nel corso del procedimento. Ed il successivo art.6 asserisce il diritto di ogni persona di veder esaminata la propria causa in un "tempo ragionevole".

  3. In risposta al quesito n.5, la Costituzione della Repubblica Italiana, al suo art.15, afferma l'inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

    In ossequio a tale principio, il c.p.p., all'art. 266, delinea alcune fattispecie di reato per le quali sole si può procedere ad interreettazione telefonica. All'art. 267, considera pregiudiziale all'intercettazione un decreto motivato del Giudice, tranne in casi di urgenza o pregiudizio alle indagini, ove l'intercettazione può essere disposta con decreto dal Pubblico Ministero, giusta successiva ed obbligatoria convalida del Giudice. All'art. 271 cammina il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni effettuata al di fuori della citata previsione normativa.

    Ovviamente se, come indicato nel testo dei quesiti, anche la Costituzione turca prevede dei limiti normativi all'ascolto di conversazioni telefoniche (e delle sanzioni all loro violazione), la inosservanza di detti limiti potrà inferire sulla validità probatoria delle intercettazioni stesse.

    V'è in ogni caso da aggiungere come, la citata Convenzione dei diritti umani, nei tutelate all'art. 10 la libertà di comunicare informazioni senza interferenze di pubbliche autorità, in ogni caso subordini l'esercizio di tale libertà a rentrizioni –per la sicurezza pubblica, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei delitti- esclusivamente previste dalla legge .

    In sostanza, correlando obbligatoriamente l'inttercettazione telefonica ad una legge che la regolamenti.

  4. A fortiori , in risposta al quesito n.6, è inaccettabile il motodo vessatorio perpetrato, negli interrogatori, nel riguardi dei membri del BAV in istato di arresto. La Costituzione italiana (art.13 comma 4) considera punibile "ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà".

    In ossequi al citato precetto il c.p.p. italiano ha stabilito, a carico degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o il fermo, l'obbligo li darne immediata notizia al Pubblico Ministero, di informare immediamente il difensore di fiducia, o quello nominato d'ufficio, e di porre l'arrestato o li fermato a disposizione del Pubblico Ministero al più presto e, comunque, non oltre le 24 ore, conducendolo nella casa circondariale o mandamentale (art.386). Il tutto con l'evidente finalità di ridurre al minimo il periodo in cui l'arrestato o il fermato può rimanere in balia" della polizia giudiziaria, ponendolo sotto il controllo del Pubblico Ministero.

    Sempre in attuazione dell'art. 13 Cost., il c.p.p. (oltre ad imporre la presenza di un difensore all'interrogatorio) agli art.64 e 188 veita "metodi e tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione" degli indagati.

    Del resto, la citata Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani, all'art. 3 vieta decisamente la sottoposizione a torture o a pene immane o degradanti.

    Ovviamente, per questo esposto, non possono considerarsi legittimi gli esiti di interrogatori svolti con metodologie seviziatrici.

  5. Riguardo al quesito n.7, con riferimento alla suddette osservazioni, una confessione estorta con la violenza non deve avere alcun valore giuridico.

Riguardo all'uso di una cinepresa per l'interrogatorio di un soggetto detenuto, il c.p.p. italiano, all'art. 141 bis, impone la riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio stesso. Ma tale imposizione è a garanzia dell'indagato, affinchè le sue dichariazioni non possano essere emesse o distorte, una volta documentate in tal fatto.

Ben diverso è il caso di una registrazione svolta all'insaputa dell'interrogato detenuto e, per di più, pubblicizzate alla stampa quale prova della sua colpevolezza.

Nei codici penale e di procedura italiani, in proposito, è previsto un divieto di pubblicazione di atti e immagini coperti dal segreto istruttorio (art. 114 e 329 c.p.p.) nonchè una pena (art.326 c.p.) per il pubblico ufficiale – o la persona incaricale di pubblico servizio – che riveli notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete.

Tutto quanto su esposto, considerato la scarso spessore delle imputazioni contestate dalla Procura presso la Corte di Sicurezza di Istanbul alla Fondazione e ai suoi aderenti, che ha, tra l'altro spinto la stessa Procura a chiedere la scarcerazione degli indagati, respinta invece dal Tribunale, sorge negli scriventi il fondato sospetto che il procedimento mosso nei riguardi di BAV non sia finalizzato alla mera tutela dell'ordine pubblico, quanto mosso da una precisa volontà contraria e negatrice delle istanze di natura politico e religiose sostenute dalla Fondazione.

E, per colpire le idee, si creano di sovente delle fattispecie delittuose presuntivamente commesso dagli aderenti ad associazini scomode.

Del resto, lo stesso Pubblico Ministero nell'imputazione afferma che BAV è una di quelle organizzazioni che, operando in apparenza sui sentimenti religiosi e morali, avrebbe in realtà il fine di ottenere benefici materiali.

Senonchè, pure la Pubblica Accusa, nel richiedere la scarcerazione, ha dovuto infine ammettere la infondatezza delle imputazioni contestate.

Anche perchè, nel fare alcuni esempi di merito, le donazioni a BAV sono state fatte da persone che si riconoscevano nelle idee propugnate dalla stessa ed in tal modo intendevano finanziaria. E' tralaltro ovvio che le volontarie contribuzioni non costituiscono una specie di beneficio illegale cosi' come previsto dalle disposizioni legislative che vietano donazioni in favore di associazioni di tipo criminale. Le stesse presunte (dalla Accusa) prestazioni sessuali intercorese tra aderenti non sono compatibili con la natura e gli elementi del reato per cui si procede.

Di consequenza, le suddette variegate manifestazioni di pensiero non possono di per sè essere oggetto di punizione, rientrando nei principi di libertà di pensiero, coscienza, religione, riunione e associazione previsti dagli arti.9 e 11 della Convenzione per la salvaguardia del diritti dell'uomo.

Roma, 12/7/2000

Avv. Prof. F. Saverio Fortuna Avv.Carlo Delfino