STUDIO AVVOCATO MAZZUCA
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Avv. T I T T A M A Z Z U C A
Avv. FRANCESCO TAGLIAFERRI
Avv. MICHELE NAVARRA
Avv. TATIANA MINCIARELLI
Dott. CORRADO MAZZUCA
Dott. CRISTIANO CUPELLI
RISPOSTE AI QUESITI FORMULATI
Domanda n. 1 e n. 2
I
Introduzione
L'art. 416 bis del codice penale (art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646) contiene elementi descrittivi di assoluta originalità, tanto da indurre taluno a considerar-la come una vera e propria “norma-simbolo” (V.G. Fiandaca), inquadrabile pertanto nell'ambito della c.d. legislazione “simbolica”. Essa, rappresenta il frutto di una lunga e complessa gestazione che, attraverso apporti legislativi e soprattutto giurisprudenziali, è approdata ad una descri-zione, in termini giuridico-penali, del complesso fenomeno mafioso, così come esso appariva al legislatore del 1982.
Le ragioni dell'introduzione dell'art. 416 bis possono ravvisarsi nell' affermata “inadeguatezza” dell'art. 416 c.p., quale strumento di lotta alle associazioni mafiose. Tale inadeguatezza condusse per lungo tempo, in numerose vicende giudiziarie, ad insoddisfacenti esiti assolutori, a causa delle insuperabili difficoltà probatorie che la fattispecie della ordinaria associazione per delinquere, quasi inevitabilmente imponeva nei processi di mafia.
L'asserita inadeguatezza della disposizione di cui all'art. 416 c.p. derivava, in via principale, dalla trasformazione strutturale che il fenomeno associativo mafioso aveva subìto negli ultimi trent'anni, spostando la propria opera di interesse dall'agricoltura, in cui aveva operato per circa un secolo, all'edilizia, al contrabbando, al traffico internazionale di droga fino – più di recente – all'attività di reimpiego dei capitali illecitamente accumulati.
Tale realtà storica ha trovato un riconoscimento giuridico-penale attraverso un lungo processo di elaborazione giurisprudenziale dei parametri caratterizzanti le associazioni mafiose, sui quali si fondano gli elementi di maggior rilievo dell'art. 416 bis, così come recepiti ed integrati dal legislatore. In particolare, si deve alla giurisprudenza l'elaborazione del concetto di “forza d'intimidazione del vincolo associativo” e della “condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva” (v. Cass. 12 maggio 1967, in Mass. Pen., 1968, pag. 927, m. 1495; Cass. 23 marzo 1970, ivi, 1972, pag. 131, m. 57), il rilievo attribuito ai tratti economici del fenomeno (v. Cass. 25 giugno 1973, in Mass. Pen., 1974, pag. 1373, m. 2197; Cass. 12 novembre 1974, in Giust. Pen. 1976, III, c. 15), nonché l'aver affermato il principio della non regionalità dell'associazionismo mafioso (v. Cass. 8 giugno 1976, in Giust. Pen., 1977, II, c. 268; Cass. 7 marzo 1977, ivi, 1977, III, c. 678).
L'intitolazione dell'art. 416 bis (“associazione di tipo mafioso”) e l'estensione alle altre associazioni “comunque localmente denominate”, operata dall'ultimo comma della norma medesima, consentono infatti di incriminare l'associazione mafiosa in base ai suoi requisiti tipici, a prescindere dalla denominazione o collocazione geografica.
L'oggettiva necessità di superare la visione riduttiva ed anacronistica cui costringeva l'applicazione dell'art. 416 c.p., muovendo peraltro dall' osservazione che il dato comune delle organizzazioni mafiose non sia tanto ravvisabile nelle finalità perseguite quanto nei mezzi utilizzati, ha così condotto alla novità normativa dell'art. 416 bis, il quale risulta
incentrato sul c.d. “metodo mafioso”, cioè sull'uso della forza intimidatrice del vincolo associativo, quale mezzo tipico per la realizzazione degli obiettivi prefissati, di per sé anche leciti.
II
Il metodo e le finalità dell'associazione per delinquere di tipo mafioso
1) Come accennato, il superamento della insoddisfacente formulazione della comune associazione per delinquere (art. 416) ha dato vita ad una ulteriore norma, connotata dell'inversione della tradizionale fisionomia dell'illecito associativo.
Infatti, mentre nell'art. 416 il fatto tipico viene definito attraverso una descrizione della condotta associativa, improntata sul dolo specifico individuale, e consiste nell'intenzione di commettere più delitti, viceversa nell'art. 416 bis, si muove dalla descrizione del tipo “associazione mafiosa”, affidando all'interprete la ricostruzione dei requisiti della singola condotta incriminata.
Tale tecnica normativa trova il proprio spazio nella previsione contenuta al terzo comma dell'art. 416 bis c.p., che individua l'associazione di tipo mafioso attraverso la definizione dei mezzi utilizzati e dei (molteplici) fini perseguiti dalla stessa.
In particolare, sotto il profilo strumentale, l'associazione mafiosa si caratterizza per il fatto che “coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva”. Tale definizione normativa del c.d. “metodo mafioso”, rappresenta l'aspetto maggiormente indagato della dottrina, in quanto è proprio sul “metodo” che s'incentra il disvalore
del fatto tipico, avendo il legislatore posto sul medesimo piano gli scopi di per sé leciti e la finalità di commettere delitti (Cass. 10 aprile 1987, in Riv. Pen., 1988, pag. 393; Cass. 31 gennaio 1996, in Ced. Cass., rv 206600).
2) Con riferimento al parametro della “forza d'intimidazione”, è opportuno rilevare come la maggior parte degli studiosi appaia concorde nell' attribuirgli un ruolo determinante nella caratterizzazione del “metodo mafioso”. Sembra, infatti, che la “condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva”, altro non costituisca che l'effetto tipico dell'intimidazione mafiosa (v. G. Spagnolo, L'associazione, pagg. 26 e ss.; G. Fiandaca, Commento, pag. 260; G. A. De Francesco, Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, in Digesto discipline penalistiche, vol. I, Torino, 1989, p. 309).
La forza d'intimidazione ha un duplice rilievo nella struttura della fattispecie: “sotto il profilo oggettivo, è elemento indefettibile di cui l' associazione deve essere dotata; sotto il profilo soggettivo, è l'oggetto del dolo specifico degli associati nella prospettiva del suo concreto sfruttamento”, per cui, si conclude, “occorre accertare ai fini della configurabilità del reato, che l'associazione sia effettivamente dotata di una capacità intimidatrice, promanante dal vincolo associativo, e altresì idonea ad ingenerare, se sfruttata, una condizione di assoggettamento e di omertà nell'ambiente in cui opera” (A. Ingroia).
3) Il secondo parametro caratterizzante il metodo mafioso è rappresentato dalla “condizione di assoggettamento e di omertà” derivante dalla capacità d'intimidazione del sodalizio mafioso.
Non vi sono dubbi sul significato di tale locuzione, da intendersi, riguardo all'assoggettamento, come condizione “di succubanza, di costrizione, in capo a individui estranei all'associazione medesima, i quali possono così essere indotti ad assumere dei comportamenti e degli atteggiamenti conformi alle pretese e alle finalità dell'associazione mafiosa e, riguardo all'omertà, come rifiuto incondizionato e assoluto di collaborare con gli organi statali” (G. Turone).
Fermo restando che sarebbe illusorio ritenere che l'accoglimento della definizione di intimidazione come capacità di creare assoggettamento ed omertà possa, da solo, scongiurare certe disinvolte applicazioni della norma incriminatrice, si è obiettato, tuttavia, che “o la società commerciale ipotizzata esprime una forza d'intimidazione tale da creare una vera e propria condizione di assoggettamento e di omertà, (...) ed allora la società predetta dovrà senza forzatura considerarsi un'associazione di tipo mafioso; ovvero ciò di cui essa si avvale non è la “forza di intimidazione” in senso proprio, bensì una mera opera di pressione che, in quanto tale, non può ingenerare la condizione di assoggettamento e di omertà di cui all'art. 416 bis” (cfr. Cass. 16 ottobre 1990, in Riv. Pen. 1991, pag. 946).
4) Ulteriori dubbi ha, infine, sollevato la mancata menzione nella norma dell'elemento “organizzativo”.
Nonostante la disposizione ripeta la formulazione dell'art. 416 c.p., non sono mancati in dottrina tentativi volti ad una enfatizzazione dell' originalità della nuova fattispecie associativa, per la configurabilità della quale non sarebbe necessario provare la struttura organizzativa dell' associazione, dal momento che ad essa si potrebbe risalire attraverso
la prova della sussistenza del “metodo mafioso”. Da ciò, il ricorso alla forza intimidatrice rappresenterebbe “un elemento sostitutivo, quanto meno sul terreno dell'accertamento probatorio, della stessa struttura organizzativa” (G. Beppi Modona). Tale orientamento, in realtà, sembra snaturare la struttura tipica dell'illecito associativo e rischia di fraintendere il significato della norma.
Infatti, se è vero che un'associazione mafiosa è certamente dotata di un' organizzazione, la sussistenza dell'elemento organizzativo deve essere autonomamente provata, altrimenti “l'accertamento giudiziale potrebbe finire per spostarsi sull'indagine in ordine alla “mafiosità”, dell'imputato, invece che sulla di lui appartenenza ad un'associazione dotata delle caratteristiche di cui all'art. 416 bis” (A. Ingroia).
Pare possa concludersi, allora, nel senso che “è requisito oggettivo dell' associazione di tipo mafioso quella stessa organizzazione tipica della comune associazione per elinquere, che si concreta e articola nella distribuzione di ruoli e competenze tra gli associati” (A. Ingroia, G.A. De Francesco).
5) Esaurito l'esame dei parametri caratterizzanti l'apparato strumentale (tutti necessari perché si possa parlare di sodalizio che agisce con metodi mafiosi), occorre esaminare le finalità tipiche dell'associazione di tipo mafioso, le quali invece, essendo previste alternativamente dalla norma incriminatrice, possono anche sussistere singolarmente (V. G. Fiandaca).
La prima finalità tipica richiesta dall'art. 416 bis c.p. è quella di commettere delitti e finisce pertanto per coincidere con la finalità propria del reato previsto all'art. 416 c.p.
Tuttavia, nella più ampia cornice descrittiva predisposta dal legislatore per l'associazione di tipo mafioso, tale finalità passa necessariamente in secondo piano se rapportata agli altri scopi indicati nella norma, i quali (eccezion fatta per quello di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto) costituiscono l'obiettivo principale ed astrattamente lecito dell' associazione mafiosa. Infatti, come già si è visto, i delitti commessi dal sodalizio mafioso “a differenza di quanto avviene nella comune associazione per delinquere (...), rispondono ad una più ampia strategia di ricerca del potere economico (e quindi del potere in genere) e di continuo ampliamento e consolidamento del medesimo, in una visione imprenditoriale che non opera alcuna distinzione tra profitti criminali e profitti formalmente leciti”.
Appare, allora preferibile ritenere che “il delitto è esso stesso strumentale alla conquista di potere economico e si riconduce, pertanto, (...) ad una logica complessiva di usurpazione di spazi sempre maggiori di potere reale” (G. Turone).
La seconda finalità (da taluno denominata “di monopolio”) costituisce la traduzione normativa dell'assetto imprenditoriale dell'associazione mafiosa.
Essa è stata tratteggiata dal legislatore in maniera assai complessa, sì che al suo interno è possibile distinguere il fine più generale di “acquisire la gestione o il controllo di attività economiche”, da quello, più particolare e strumentale rispetto al precedente, di “acquisire il controllo di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici”.
In particolare, il significato del termine “gestione” va inteso nell' accezione più ampia e comune, quale sinonimo di esercizio di attività avente rilevanza economica; mentre il termine “controllo” esprime “una particolare situazione di fatto, per effetto della quale si è in grado di condizionare l'attività ad un determinato settore economico”. Inoltre, con la previsione della acquisizione in modo indiretto della gestione o del controllo delle attività economiche “il legislatore allude sia alla frequentissima prassi della interposizione di persona (cioè all'uso di prestanome o uomini di paglia), sia alla prassi di ricorrere a strutture di tipo societario” per mascherare le individualità (G. Fiandaca).
La terza finalità dell'associazione mafiosa è quella di “realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri”.
Si tratta, evidentemente, di una clausola di chiusura, inserita dal legislatore al fine di evitare lacune e di ricomprendere in tal modo nella fattispecie anche attività mafiose volte ad altri fini eventualmente sfuggiti alla previsione legislativa.
Com'è stato rilevato, l'espressione “profitti o vantaggi ingiusti” ha “una portata assai ampia, dovendo intendersi ivi ricompreso ogni vantaggio che, seppur illecito, non è tutelato, né direttamente né indirettamente, dall' ordinamento giuridico” (A. Ingroia).
L'ultima finalità tipica dell'associazione di tipo mafioso è quella d'interferire, mediante il proprio metodo, nei risultati delle consultazioni elettorali.
Il legislatore (con l'art. 11 bis d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1992, n. 356), ha infatti, ritenuto opportuno aggiungere alla fine del terzo comma dell'art. 416 bis le parole “ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”.
III
L'oggettività giuridica
La particolare struttura dell'art. 416 bis c.p. – il quale, come s'è visto, punisce l'associazione di tipo mafioso non per l'illiceità dei suoi scopi, quanto piuttosto per le modalità di realizzazione degli stessi – rende complessa l'individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma.
Con l'art. 416 bis, il legislatore sembra, infatti, essersi orientato verso una nuova prospettiva, tendente a ricondurre l'ordine economico a parte essenziale dell'ordine pubblico, di modo che senza l'uno non possa esservi l'altro e viceversa.
La dottrina ha poi ravvisato, come ulteriore bene giuridico tutelato dall' art. 416 bis, l'ordine democratico, inteso quale conseguenza diretta dell'incontro tra ordine pubblico, ordine economico e convivenza civile. Come è stato rilevato, infatti, l'associazione di tipo mafioso, vivendo sul metodo dell'intimidazione, si pone in posizione antitetica rispetto ad una società civile che basi la propria convivenza sulla regola fondamentale del consenso, la quale diverrebbe così ulteriore oggetto di tutela del delitto di associazione mafiosa (G. M. Flick).
Assumerebbe rilievo, infine, quale interesse tutelato dalla norma, il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione come garantito dagli artt. 97 e 98 Cost. Sebbene, infatti, l'art. 416 bis non “copra” le infiltrazioni che a vari livelli si verificano attraverso rapporti corruttivo-collusivi, ma solo quelle direttamente riconducibili all'apparato strumentale mafioso (intimidazione, assoggettamento, omertà), si è rilevato che l'interesse a tutelare l'efficienza e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione emergerebbe “rispetto ad una serie di inquinamenti, di pressioni, di interferenze, che la norma evidenzia quando pone tra le finalità di controllo economico quelle connesse agli appalti, alle concessioni, ai pubblici servizi” (G. M. Flick).
IV
La condotta
1) Promozione, organizzazione e direzione dell'associazione per delinquere
di tipo mafioso.
Il principio della personalità della responsabilità penale non consente, com 'è noto, di punire l'associazione illecita in quanto tale: del reato rispondono i singoli individui che compongono l'associazione ed ognuno per essa. E' altrettanto noto come l'ordinamento giuridico italiano, non ammette la c.d. colpa d'autore, derivante cioè dall'essere ad esempio “terrorista” o “mafioso”, ma punisce soltanto chi, tenendo volontariamente uno specifico comportamento vietato dalla legge penale, ponga in essere la condotta tipica di reato.
Anche nell'art. 416 bis c.p., come già nell'art. 416 c.p., il legislatore sembra distinguere tra ruoli di rango superiore (c.d. partecipazione qualificata) e ruoli di mera artecipazione.
Tra i primi vengono generalmente ascritte le condotte di “promozione, costituzione, organizzazione e direzione”, le quali rappresentano autonomi titoli di reato rispetto alla condotta di partecipazione propriamente intesa. A differenza, però, dell'art. 416 c.p., per l'associazione di tipo mafioso non è prevista la condotta di costituzione della medesima, chiaro sintomo, secondo una parte della dottrina (G. Spagnolo, A. Ingroia), della volontà legislativa di escludere la configurabilità di associazioni ab origine mafiose, in quanto la capacità intimidatrice sarebbe sempre il frutto della pregressa attività criminosa di un sodalizio già costituito e qualificabile come associazione per delinquere comune.
In tal senso allora, si definisce: “promotore”, colui che, prendendo l'iniziativa per la creazione dell'associazione, si adopera affinchè venga costituito il sodalizio mafioso; “organizzatore”, chi coordina l'attività dei singoli soci, fornendo una struttura operativa all'associazione, distribuendo i compiti fra i singoli associati e coordinandoli verso
la realizzazione del programma associativo, ovvero – sul piano oggettivo – contribuendo a realizzare strategie complessive volte al reperimento di mezzi materiali e all'impiego razionale delle risorse associative; infine “direttore (o capo)”, chi, avendo facoltà di emanare ordini in posizione di superiorità o supremazia gerarchica, svolge funzioni di guida e di gestione dell'associazione (Cass. 22 maggio 1987, in Riv. Pen. 1988, pag. 642).
2) La ricostruzione della condotta di partecipazione ex art. 416 bis ricalca il modello elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per quella punibile ai sensi dell'art. 416 c.p., e si identifica con il contributo concretamente apprezzabile e idoneo alla sopravvivenza o al rafforzamento dell'associazione. (G. A. De Francesco).
La giurisprudenza, partendo dalla già accennata valorizzazione dell'elemento organizzativo, ha elaborato un modello di condotta che tiene conto sì del concreto contributo al rafforzamento del sodalizio, ma lo ricollega alla qualità di socius, che “il partecipe assume nel momento in cui la sua volontà si incontra con quella degli altri associati” (A. Ingroia). Elementi oggettivi della condotta partecipativa diverrebbero così lo stabile inserimento dell'agente nel tessuto organizzativo dell'associazione e l'assunzione del ruolo e delle funzioni a lui attribuiti.
Ancora in tema di condotta incriminata, la dottrina si è interrogata sulla eventuale rilevanza penale del c.d. “giuramento di mafia”, se cioè per la configurabilità del reato sia sufficiente la “formale affiliazione” ad un'associazione di tipo mafioso. La tesi prevalente non ritiene si possano del tutto ignorare, applicando l'art. 416 bis, le caratteristiche dell' associazione oggetto del giudizio ed evidenzia al contempo come l'aspetto rilevante sia costituito dal fatto che generalmente il “giuramento di mafia” comporta “il totale assoggettamento ai capi e la conseguente assunzione di ruoli e funzioni nel tessuto organizzativo all'associazione, comportamento (...) indicato quale esplicazione tipica della condotta di partecipazione”
(A. Ingroia). Ciò ovviamente non esclude che si possa provare l'inserimento nell'associazione mafiosa prescindendo dal “giuramento di mafia” prestato dall'agente (Cass. 30 gennaio 1992, in Cass. Pen., 1993, pag. 1679).
Alquanto dibattuta è, infine, la possibilità di rinvenire la soglia minima della condotta tipica di partecipazione nella c.d. “disponibilità” del socius verso il sodalizio (G. Turone). Al riguardo, si afferma che il mettersi “a disposizione” dell'associazione è semmai conseguenza dell' inserimento del soggetto nell'organigramma della medesima e dell'eventuale assoggettamento alla sua organizzazione gerarchica e alle sue regole. Per cui, pare si possa concludere nel senso che “la soglia minima della condotta tipica è pur sempre costituita dall'assunzione di un ruolo e quindi dello “statuto” di socio; la “disponibilità” può invece costituirne un indice di riconoscimento” (Cass. 6 aprile 1987; Cass. 30 gennaio 1992; Cass. 24 gennaio 1992).
V
L'elemento soggettivo
Di notevole interesse è la ricostruzione dell'elemento soggettivo della condotta di partecipazione all'associazione mafiosa.
Innanzitutto, bisogna evidenziare come sia largamente condivisa l'opinione secondo la quale la partecipazione ex art. 416 bis c.p. non si discosta da quella prevista all'art. 416 c.p. per l'ordinaria associazione per delinquere, nonostante si sia autorevolmente sostenuto che in quest'ultima vi è certamente un'ipotesi di “dolo specifico” del singolo associato, che appunto “si associa per commettere delitti”, e viceversa “si possa dubitare che ciò valga anche per l'associazione di tipo mafioso” (G. Fiandaca, G. M. Flick).
Tuttavia, la dottrina più recente ritiene tale divergenza più apparente che reale, poiché – si afferma – l'affiliato mafioso vuole realizzare gli obiettivi leciti avvalendosi dell'apparato intimidatorio dell'associazione; quindi una componente del “dolo specifico” è necessariamente costituita da una finalità illecita, qual è appunto l'intenzione di sfruttare la forza intimidatrice del sodalizio (v. Cass. 14 ottobre 1994, in Cass. Pen.
1996, pag. 2177; Cass. 23 gennaio 1997, in Ced. Cass., rv 208306). Pertanto, si conclude che “l'elemento soggettivo della condotta di partecipazione ex art. 416 bis è, rispetto all'omologo elemento del reato di cui all'art. 416, più specifico ed articolato, in quanto comprende in sé un obiettivo immediato certamente illecito (l'esercizio della forza intimidatrice) ed un obiettivo mediato non necessariamente illecito, cioè una delle finalità ultime dell'associazione descritte nell'ultima parte del comma 3 dell'art. 416 bis” (A. Ingroia).
Occorre poi rilevare che, come già per l'art. 416, anche l'associato mafioso deve “far parte” dell'associazione, prestando il proprio contributo all' esistenza o al rafforzamento della medesima con l'intenzione e la piena consapevolezza di unire la propria volontà a quella degli altri associati; mentre non si richiede che egli conosca l'identità o il numero degli altri affiliati (cfr. Cass. 13 febbraio 1970, in Giur. It. 1971, II, c. 160; Cass. 22 febbraio 1979, in Giust. Pen., 1980, II, c. 162; Cass. 14 novembre 1980, ivi, 1981, II, c. 482; Cass. 7 agosto 1985, in Cass. Pen., 1986, pagg. 822 e segg).
VI
Cenni comparatistici con la legislazione turca (legge n. 4422/1999)
Un rapido confronto fra le due fattispecie consente di individuare alcuni tratti comuni e alcuni profili differenziali fra l'art. 416 bis del codice penale italiano e la legge n. 4422 del 30 luglio 1999.
In comune le due fattispecie presentano la punibilità di coloro che fondano, guidano, agiscono in nome o semplicemente partecipano a tali associazioni. Vi è una sostanziale consonanza anche nelle finalità che devono essere perseguite da tali associazioni. La normativa turca, invero, si caratterizza per una maggiore specificità ed analiticità delle condotte descritte, essendosi tenuto conto, con molta probabilità (data la più recente formulazione) degli ultimi sviluppi tecnologici ed informatici, oltre che, naturalmente, della peculiare realtà turca, nella quale la fattispecie è destinata ad operare. Si riscontra altresì uniformità nella previsione di una circostanza aggravante, qualora l'organizzazione risulti armata (secondo la definizione fornita dal legislatore, sia italiano che turco, nelle rispettive norme).
Per quanto concerne i profili differenziali, in primo luogo può ravvisarsi, nella disciplina turca, l'assenza del riferimento, nel senso accennato nelle pagine che precedono, alla condizione di assoggettamento ed omertà che deriva dalla forza intimidatrice del vincolo associativo. Inoltre, appare di particolare interesse, sotto il profilo comparatistico, il riferimento, contenuto nel sesto comma della legge n. 4422/1999, alle organizzazioni, legali o illegali, che usano la forza di cui dispongono, ai fini previsti dalla fattispecie, per terrorizzare o scoraggiare la gente. Riecheggia in tale previsione proprio quella forza intimidatrice che caratterizza la disciplina italiana; anche se non come elemento essenziale dell' associazione, bensì quale requisito ulteriore ed eventuale, non necessariamente insito in essa.
VII
L'orientamento della dottrina e della giurisprudenza italiana sulle prove ed indizi, in relazione al reato di cui all'art. 416 bis del codice penale.
1) In via generale, è opportuna una premessa. La valutazione delle prove
e degli indizi in tema di reati associativi rappresenta un problema estremamente complesso, in cui viene esaltato il contenuto valutativo dell'argomentazione probatoria del giudice, prescindendo dal maggiore o minore grado di tassatività della norma, ed in cui, in definitiva, viene ad essere assegnato un ruolo preminente a teoremi e ricostruzioni di carattere prettamente storico, a differenza di quanto avviene in reati più elementari.
Risulta altresì una chiara difficoltà nella standardizzazione dei criteri valutativi.
L'aspetto maggiormente significativo del procedimento probatorio in tema di reati associativi è appunto quello storico: l'ipotesi ricostruttiva della vicenda delittuosa in larga parte proviene dall'interno stesso dell' organizzazione criminale, attraverso le confessioni di imputati già partecipi dell'associazione e poi dissociatisi (il fenomeno del c. d. pentitismo).
E ciò non solo in quanto la delazione facilita l'identificazione degli associati e dei ruoli da questi ricoperti, ma anche (e soprattutto) perché appare indispensabile, al fine di ricostruire con una qualche attendibilità le vicende di una associazione criminale, assumere un punto di vista interno alla rete dei suoi rapporti, in modo che avvenimenti
e comportamenti possano essere compresi al meglio, venendo ad assumere il significato che gli associati intendevano attribuirgli ed in relazione al quale si è ulteriormente sviluppata la loro azione. Il rischio che si corre assumendo un siffatto modello appare elevato: confondere il testo della narrazione e la realtà dei fatti narrati. La piena consapevolezza di questo rischio ha indotto la giurisprudenza prima ed il legislatore poi (con la previsione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 192 del codice di procedura penale del 1989) a porre in primo piano l'esigenza del riscontro per le chiamate in correità.
La giurisprudenza odierna, anche quando esclude l'applicabilità dell'art. 192, commi 3 e 4 (Cass. Sezioni Unite, 21 aprile 1995, Costantino; si veda anche Corte costituzionale, 25 luglio 1996, n. 314), è concorde nel richiedere una triplice verifica della chiamata di correo, che deve essere sottoposta prima ad un controllo di attendibilità del dichiarante, poi ad un controllo di attendibilità intrinseca della dichiarazione e, infine, ad un controllo di attendibilità estrinseca attraverso i riscontri che alla dichiarazione possono venire da altri elementi probatori di qualsiasi “tipo e natura” (Cass. sez. II, 22 marzo 1996, Arena; sez. IV, 1 agosto 1996, De Stefano). E pur essendo ancora incerta sull'esigenza che i riscontri siano sempre “individualizzanti” per ciascuno degli accusati (Cass., sez. II, 11 aprile 1996, Samperi, per la quale il riscontro individualizzante è ritenuto indispensabile, al contrario di quanto affermato da Cass., sez. VI, 17 febbraio 1996, Cariboni), appare invece concorde nel ritenere che chiamate di correo indipendenti l'una dall'altra possano fornirsi reciproco riscontro (Cass., sez. VI, 12 gennaio 1995, Grippi).
La dottrina processuale-penalistica, sul punto, pare avvertire in maniera pressoché uniforme l'esigenza di una valutazione di queste prove da effettuarsi comunque in concreto, caso per caso, considerando per lo più inopportuna ed inutile la disciplina legislativa del valore probatorio della chiamata di correo, ritenendo che si tratti di materia non codificabile, appunto perché troppo condizionata da una casistica classificabile solo a rischio di dannose astrazioni. Occorre quindi sottolineare, ad ulteriore testimonianza del carattere peculiare di tali fattispecie, che nei reati associativi il singolo delitto non viene in considerazione solo di per sé, ma anche come prova di altri delitti: sia nel senso che la consumazione di alcuno dei reati fine può essere considerata prova della partecipazione al reato associativo, sia nel senso che la partecipazione al reato associativo può essere considerata prova di responsabilità in ordine ai reati-fine.
In tal senso, infatti, la giurisprudenza, pur riconoscendo una assoluta autonomia tra il delitto di associazione per delinquere e i reati-fine commessi dagli associati, non esclude, tuttavia, che “gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati-fine effettivamente realizzati, possono essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo e all'inserimento dei soggetti nell' organizzazione, in specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità di esecuzione, ecc.” (Cass. sez. V, 14 settembre 1991, Monaco; Cass. sez. V, 25 marzo 1997, Puglia).
La stessa giurisprudenza aggiunge tuttavia che a volte “anche la partecipazione ad un episodio soltanto dell'attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell' appartenenza all'associazione” (Cass. sez. VI, 10 maggio 1994, Nannerini); ed arriva a riconoscere che, in particolari contesti probatori, indizi della partecipazione all'associazione possano desumersi da elementi di prova relativi ai reati-fine anche quando essi siano stati ritenuti insufficienti allo stesso esercizio dell'azione penale per tali reati (Cass. sez. IV, 1 agosto 1996, De Stefano).
Tuttavia, nonostante si ribadisca che la semplice partecipazione di taluno ad una associazione criminosa non può costituire prova della sua responsabilità in relazione ai reati commessi da altri associati “pur nella realizzazione del programma criminoso associativo” (Cass. sez. I, 3 novembre 1993, Ferraro), è ormai ammessa da parte della giurisprudenza la massima di esperienza secondo la quale, dal fatto che un soggetto abbia un ruolo direttivo nell'associazione, possono desumersi argomenti di prova circa la sua responsabilità in ordine ai più importanti delitti commessi dagli associati (Cass. sez. I, 28 novembre 1995, Greco; sez. I, 16 maggio 1995, Farinella). Si afferma, infatti, che, “una volta riconosciuta l'esistenza, nell'ambito di una associazione per delinquere di stampo mafioso, di un organismo collegiale centrale, composto da un ristretto numero di associati ed investito del potere di deliberare, con efficacia vincolante, in ordine alla commissione di singoli fatti criminosi da considerare di particolare importanza per la vita dell'organizzazione, deve ritenersi, fino a prova contraria, che i comportamenti del suddetto organismo siano corresponsabili dell'avvenuta perpetrazione dei fatti decisi dall'organismo di cui fanno parte” (Cass. sez. I, 28 dicembre 1993, Brusca). L'applicazione di questa massima, molto spesso, viene adeguata alle diverse specifiche situazioni probatorie, affermandosi talora che la responsabilità dei dirigenti dell' associazione può ritenersi provata anche dal fatto che gli associati, “prima di agire, li avevano informati e non era stato opposto dai primi alcun espresso divieto” (Cass. sez. I, 30 gennaio 1992, Altadonna) ed escludendosi, altre volte, che un dirigente in via di esautoramento possa rispondere di concorso morale nel delitto commesso da associati particolarmente legati ad alcuni soltanto dei membri dell'organismo direttivo (Cass. sez. V, 14 novembre 1992, Madonia).
E proprio la più volte menzionata particolarità dell'associazione può determinare l'attribuzione di un valore probatorio a fatti o comportamenti che, inquadrati in differenti contesti, assumerebbero certamente un diverso significato. In particolare, la giurisprudenza ritiene che, “quando si tratta di associazioni chiuse, cioè strutturate in modo che possa dirsene partecipe solo l'associato con rito prestabilito, l'acquisizione da fonte diretta della conoscenza dell'avvenuta affiliazione costituisce grave e preciso indizio di partecipazione all'associazione” (Cass. sez. V, 23 ottobre 1996, Maglie). Sicchè, nel rituale dell'affiliazione “va ravvisata non soltanto l' accertata appartenenza alla mafia, nel senso letterale del personale inserimento in un organismo collettivo, specificamente contraddistinto, cui l'associato viene ad appartenere sotto il profilo della totale soggezione alle sue regole ed ai suoi comandi, ma altresì la prova del contributo causale che, seppur mancante nel caso della semplice adesione non impegnativa, è immanente, invece, nell'obbligo solenne di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca, accrescendo così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento subdolo e violento nel tessuto sociale anche attraverso l'aumento numerico dei suoi membri” (Cass. sez. IV, 26 agosto 1996, Brusca; sez. I, 30 settembre 1994, Di Martino).
E' vero, infatti, che “la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire all'associazione che si sia già formata, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma
e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa”. Ma risulta al contempo vero che, “nel caso dell'associazione di tipo mafioso, differenziandosi questa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano), il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire come “uomo d'onore”, ai fini anzidetti” (Cass. sez. I, 24 giugno 1992, Alfano).
E a ciò consegue che anche l'individuazione di un sog-getto come “avvicinato” può costituire indizio dell'appar-tenenza all'associazione criminale, in quanto, “nel lin-guaggio mafioso, è possibile attribuire a tale termine uno specifico significato teso ad indicare una persona ormai inserita, anche se non ancora a pieno titolo, nell'associa-zione criminosa” (Cass. sez. I, 21 marzo 1995, Caldarera).
Del resto, sempre secondo la giurisprudenza, “pur dovendosi escludere l' idoneità di semplici relazioni di parentela e di affinità a costituire di per sé prova o anche solo indizio dell'appartenenza di taluno ad un'associazione mafiosa, nulla impedisce che, una volta accertata, da un lato, l'esistenza di un'organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall' altro, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della famiglia, alla quale fa capo l'organizzazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera, venga considerato, in siffatto contesto, come non privo di valore indiziante - in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso - anche il fatto che vi siano legami di affinità fra essi e coloro che nel medesimo occupano posizioni di vertice o comunque di rilievo” (Cass. sez. VI, 31 gennaio 1996, Alleruzzo; sez. I, 1 luglio
1994, Agostino; sez. IV, 1 agosto, 1996, De Stefano). Tuttavia, la giurisprudenza esclude che possa assumere rilievo indiziario lo svolgimento di un'attività lecita, pur quando di interesse della mafia, quale ad esempio il giuoco (Cass. sez. I, 27 febbraio 1992, de Carli), come esclude che la qualificazione di mafioso di una o più persone adoperate a proprio vantaggio nella campagna elettorale possa, da sola, essere ritenuta elemento sufficiente a provare la collusione tra il candidato e le organizzazioni criminali (Cass. sez. I, 8 giugno, 1992, Battaglini).
2) Alla luce di quanto delineato, ed in relazione alla vicenda concreta che coinvolge la SRF, occorre precisare come il termine “indizi” venga ad assumere una differente portata in tema di applicazione delle misure cautelari personali. In questo caso, il fine perseguito non è più il regolamento della fase finale del percorso conoscitivo, bensì la definizione del quantum probatorio integrante il requisito minimo per l'esercizio del potere cautelare.
In quest'ottica, allora, “l'indizio” designa una prova dal carattere precario, perché non ancora compiutamente verificata. Si ritiene allora che la valenza dimostrativa degli indizi necessari, ai fini dell'applicazione preliminare delle misure restrittive della libertà personale, sia “di spessore diverso e più ridotto, rispetto al quadro indiziario idoneo a costituire presupposto di una condanna” (Cass. sez. V, 9 gennaio 1995, Evoli). Di conseguenza, per l'applicazione delle misure cautelari, non è necessario che le accuse vengano verificate in termini di certezza, ma appare sufficiente una conferma che raggiunga la soglia del probabile.
Dunque, sulla base della disciplina italiana e degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, le misure adot-tate dall'autorità giudiziaria turca nei confronti degli appartenenti alla SRF, in una fase ancora di indagine, appaiono plausibili sulla base degli elementi in possesso delle stesse autorità, sempre alla condizione che i medesimi fossero veri e non frutto di violenze o minacce nei confronti degli arrestati.
Domanda n. 3
La domanda è articolata e non risulta possibile pertanto dare una risposta unica.
I
In via preliminare, deve osservarsi che la legge n. 4422/1999 è stata approvata in data 30.7.1999 (come da traduzione fornita).
Pertanto, essa non può essere applicata in relazione ai fatti compiuti in un periodo precedente alla sua emanazione. Ciò corrisponde ad un radicato principio di civiltà giuridica, ribadito dall'art. 7, comma primo della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (ratificata anche dalla Turchia), che sancisce:
“Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato consumato”.
Nell'ordinamento italiano, questo principio, già affermato negli artt. 1 e 2 del codice penale, è stato ribadito nell'art. 25 della Carta Costituzionale, nel quale si afferma che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.
Pertanto, poiché numerosi degli episodi contestati agli imputati risalgono ad un periodo precedente alla data di entrata in vigore della legge, bisognerà valutare attentamente il problema dalle successione delle leggi nel tempo. Il che sarà possibile durante lo svolgimento del processo, a seguito delle opportune eccezioni da parte della Difesa.
Ovviamente, i rilievi di cui sopra valgono soltanto in relazione ai singoli episodi criminosi e non all'associazione per delinquere.
Infatti la pretesa organizzazione criminale ha operato sotto il vigore della nuova legge speciale, – seppure per un breve periodo: dal luglio 1999 (data di emanazione della legge) al novembre 1999 (data dell'arresto dei membri di SRF).
Invece, quanto ai singoli episodi criminosi (sfruttamento sessuale, estorsioni, minacce, etc.), bisogna stabilire in che modo essi fossero puniti prima dell'emanazione della legge n. 4422/1999.
II
1) Secondo la legislazione turca, se le prove presentate dalla Pubblica Accusa si rivelassero fondate, potrebbe probabilmente essere ravvisata una associazione per delinquere.
Invero, la legge n. 4422/1999 risulta formulata in modo generico, in maniera cioè da ricomprendere sotto la sua sfera di applicazione una vasta serie di comportamenti. Nel corpo della norma, si fa generico riferimento al “procurare interessi illegittimi per se stessi o per gli altri”, al “costringere la gente per essere i loro subordinati”, a “usare la sua forza per terrorizzare e scoraggiare la gente per commettere delitti”.
E' chiaro che il legislatore turco, con formulazioni così generiche e omnicomprensive, ha inteso precostituirsi un formidabile strumento di difesa contro gli eventuali oppositori del regime.
Peraltro, la legge n. 4422/1999 si applica “anche, senza considerare come siano nominate, a tutte le organizzazioni legali o illegali con i fini uguali a quelli sopradescritti, che usano la forza apertamente o di nascosto per terrorizzare e scoraggiare la gente” (come da traduzione fornita).
Va rilevato che la legge ha esteso l'ambito di applicabilità della norma penale addirittura alle organizzazioni “legali”, con ciò evidenziando la volontà di criminalizzare potenzialmente ogni forma di dissenso.
Tuttavia, quelle appena esposte sono considerazioni di mero principio, in quanto la legge è stata emanata con la suddetta formulazione e quindi l'analisi giuridica deve essere condotta partendo appunto da essa.
Sempre ammettendo, come richiesto dalla domanda, che le circostanze presentate dalla Pubblica Accusa siano vere, sembra che, nel caso di specie, si sia in presenza d'una organizzazione punibile ai sensi della legge in questione.
Infatti, i membri della SRF sono accusati di aver ridotto in schiavitù, praticamente, altre persone, sia sotto il profilo sessuale, sia sotto quello economico.
Sono altresì accusati di avere compiuto delle riprese con telecamere nascoste, per poter poi minacciare e ricattare altre persone, di avere effettivamente minacciato, ricattato ed ingiuriato altre persone, che si opponevano all'associazione e di aver fatto propaganda all'associazione stessa. Peraltro, quest'ultima condotta costituisce, anche singolarmente,
un'ipotesi di reato, ai sensi della legge n. 4422/1999.
2) Nell'ambito degli elementi a disposizione, è impossibile prevedere se e nei confronti di chi potrebbe essere rivolta l'accusa di “fondatore” o “dirigente” dell'associazione criminale.
Certamente questo ruolo spetterebbe al signor Adnan Oktar, come personalità sicuramente di maggior spicco rispetto agli altri, mentre soltanto dopo un'adeguata istruttoria dibattimentale potrebbero essere definiti i ruoli degli altri presunti componenti dell'associazione.
III
Più problematica, anche se non si può escludere, è la possibilità di ravvisare un'associazione criminale alla stregua della legislazione italiana.
I problemi sorgono non tanto per la formulazione delle norme (artt. 416 e 416 bis del codice penale italiano), anch'esse molto generiche, bensì per l'elaborazione, soprattutto giurisprudenziale, che è intervenuta nell' applicazione delle medesime.
In sostanza, nella dottrina e nella giurisprudenza italiana, si fa la distinzione tra partecipazione ad un'associazione criminale e concorso di persone nei reati di volta in volta commessi dai membri della supposta associazione (art. 110 del codice penale italiano).
In altre parole, non bisogna confondere tra la partecipazione ad un'associazione criminale – che deve possedere determinati requisiti (vedi quanto si è detto nelle risposte alle domande n. 1 e 2), come la stabilità del vincolo associativo, la divisione dei compiti tra gli associati, una specifica gerarchia di comando, la sussistenza di un piano criminale, un radicamento nel territorio, etc. – e il concorso di più persone nei reati occasionalmente commessi. In sostanza, facendo un esempio pratico, più persone potrebbero accordarsi in differenti occasioni per commettere un reato sessuale, oppure una estorsione, o una minaccia, senza per questo costituire una vera e propria associazione. Infatti, in assenza dei requisiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza per la sussistenza dell'associazione, si tratterebbe di illeciti penali diversi, commessi da più persone. E i responsabili sono perseguibili ogni volta per il particolare reato commesso, non per l'associazione.
Se quanto avvenuto con la SRF in Turchia, fosse avvenuto in Italia, la Pubblica Accusa dovrebbe dimostrare la stabilità dell'organizzazione, il contributo di ogni singolo associato, il nesso causale tra i singoli reati commessi ed i fini dell'associazione, e così via.
Potrebbe darsi che anche in Turchia questa dimostrazione sia possibile, ma certo creerebbe all'Accusa notevoli difficoltà.
Si tenga presente che abbiamo supposto, per ipotesi, secondo il contenuto della domanda, che i fatti contestati siano veri, in quanto tutt'altro sarebbe il discorso se essi fossero incerti!
Domanda n. 4 e domanda n. 8
I due quesiti sono molto simili tra loro, in quanto costituiscono due profili della medesima questione giuridica; pertanto la risposta può essere comune.
1) Dal punto di vista strettamente giuridico, deve affermarsi che la decisione del Tribunale è valida e legittima.
Questo naturalmente non implica che essa, in relazione al caso di specie, sia anche giusta.
Ma trattasi d'un problema di merito, non giuridico.
Infatti, se il Tribunale ha ritenuto che gli elementi contro i membri dell' organizzazione SRF siano sufficienti per la permanenza della custodia in carcere essa appare legittima, anche in presenza del parere contrario del Procuratore della Repubblica. Il Tribunale è organo sovrano nel merito e quindi può ritenere che gli elementi contenuti nel procedimento siano sufficienti per la custodia in carcere.
2) Quanto sopra è consentito sia nell'ordinamento italiano che in quello internazionale.
Infatti, gli articoli 272 e seguenti del codice di procedura penale italiano stabiliscono le regole per l'applicazione delle “misure cautelari personali” ed il giudice – ovviamente nel rispetto dei parametri normativi - è libero di decidere.
L'art. 274 del codice di procedura penale italiano stabilisce quanto segue. “Le misure cautelari sono disposte:
a) quanto sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova (292, lett. d), 301; coord. 224), fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile
anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell' imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;
b) quanto l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;
c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la pesonalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede (coord. 224). Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni”.
Nell'applicazione pratica, è il giudice a stabilire se sussistono “le specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini”, o se “sussiste concreto pericolo che (l'imputato) si dia alla fuga”, o che “commetta gravi delitti con uso di armi di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale, ovvero delitti di criminalità organizzata, etc”.
In sostanza, il giudice deve valutare nel merito la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge perché si possa applicare la custodia in carcere o una diversa misura cautelare.
Anzi, va sottolineato che l'ordinamento italiano è particolarmente rigoroso proprio in materia di criminalità mafiosa (art. 416 bis c.p.), in quanto mentre l'art. 275, terzo comma del codice di procedura penale italiano stabilisce che “la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata” (quindi come “extrema ratio”), quando si tratta di reati di mafia, il suddetto art. 275 inverte la prospettiva e stabilisce che “quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”.
3) Analoghe considerazioni possono essere svolte in ordine alla legislazione internazionale.
Infatti, l'art. 5, primo comma, lett. c) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo stabilisce che “nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e per via legale: (...) “se è stato arrestato o detenuto per essere condotto avanti all'autorità giudiziaria competente, quando si ha fondato motivo di supporre che abbia commesso un reato o si ha motivo di credere che è necessario impedire che commetta o che fugga dopo il compimento di questo”.
E' di tutta evidenza, pertanto, che può essere disposta la privazione della libertà quando vi siano i prescritti fondati motivi e spetta ai Tribunali nazionali decidere se i medesimi siano sussistenti.
I successivi paragrafi, terzo e quarto, del citato art. 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, stabiliscono quanto segue:
“3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1.c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.
4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinchè decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima”.
Anche in questo caso, la citata normativa è stata, almeno formalmente, rispettata nel procedimento contro i membri dell'organizzazione SRF.
Infatti, il Giudice turco, competente per materia e per territorio, si è pronunciato sulla legittimità dell'arresto e molti imputati hanno presentato un ricorso al Tribunale, che poi ha deciso nel modo che sappiamo.
Conseguentemente, si può senz'altro concordare sul fatto che gli elementi dell'accusa – anche in relazione alla buona personalità degli imputati ed alla assenza totale di procedimenti giudiziari a loro carico – non erano, nel merito, idonei a giustificare la custodia in carcere (non sembrano affatto sussistere “gravi indizi”, come ha riconosciuto lo stesso Procuratore della Repubblica), ma allo stesso modo si deve concludere che la decisione del Tribunale, per quanto non condivisibile ed assai scarsamente motivata, sia formalmente legittima.
4) Anche in relazione al tempo – indubbiamente lungo – trascorso in stato di etenzione, non sembra che possano essere mossi rilievi dalla decisione del Tribunale.
Infatti, l'ordinamento internazionale (art. 5, comma terzo, ed art. 6, comma primo, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo), afferma il diritto, spettante ad ogni persona arrestata, di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura”. In sostanza, la legislazione internazionale stabilisce soltanto che il termine di carcerazione sia “ragionevole”, ma non definisce il concetto di ragionevolezza.
Invero, sono le singole legislazioni nazionali a dover stabilire quale sia il “termine ragionevole”.
Nell'ordinamento italiano, ad esempio, l'art. 303 del codice di procedura penale stabilisce dei termini di custodia cautelare massimi addirittura di un anno, relativamente al delitto di associazione mafiosa ed alla fase processuale delle indagini preliminari.
Di conseguenza, qualora la legislazione turca preveda un termine di durata massima della custodia in carcere, è ovvio che esso vada rispettato.
Se, invece, non fosse previsto alcun termine, sarebbe possibile adire la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, denunciando un termine di custodia in carcere “non ragionevole”.
Domanda n. 5
La risposta alla domanda è senz'altro affermativa.
Infatti l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (ratificata dalla Turchia) stabilisce espressamente quanto segue:
“Diritto al rispetto della vita privata e familiare:
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
E' di tutta evidenza, pertanto, che l'ingerenza nella vita d'una persona, quale sicuramente va qualificata una intercettazione telefonica, deve essere comunque “prevista dalla legge”. Ed è un principio di civiltà giuridica che le intercettazioni telefoniche siano disciplinate dalla legge e rispettino parametri applicativi ben determinati e specifici.
Invero, l'art. 2 della legge n. 4422/1999 (“Ascolto e registrazione di comunicazioni”) prevede una serie di precisi limiti alla possibilità di eseguire le intercettazioni.
In Italia, alla violazione delle norme che disciplinano le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (artt. 266-271 del codice di procedura penale), consegue l'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate.
In particolare, l'art. 271 del codice di procedura penale (“Divieti di utilizzazione”) stabilisce quanto segue:
“1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 commi 1 e 3.
2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'art. 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
3. In ogni stato e grado del processo, il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo di reato”.
Quanto alla legislazione turca, bisogna anzitutto valutare ogni singola comunicazione intercettata, onde valutare se siano stati rispettati i limiti e le procedure esecutive espressamente stabilite dall'art. 2 della legge n.4422/1999.
Una volta eseguita tale operazione, bisogna valutare quali conversazioni siano state intercettate dopo l'emanazione della legge n. 4422/1999.
Tutte le intercettazioni eseguite prima dell'emanazione della suddetta legge o comunque con modalità in contrasto con essa dovrebbero essere considerate nulle o inutilizzabili come prove, a meno che la legge turca non consentisse anche in precedenza intercettazioni telefoniche, oppure che essa non preveda “sanzioni processuali” (nullità, inutilizzabilità, etc.) in caso di violazione delle procedure stabilite dalla legge.
Sembra, inoltre, che debba escludersi la possibilità di una applicazione retroattiva della normativa in questione, in quanto l'art. 18 della citata legge n. 4422/1999 sancisce espressamente che “la presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione” (come da traduzione fornita).
Domanda n. 6
Le confessioni ottenute mediante la tortura, fisica o morale, non hanno alcuna validità. Dal punto di vista giuridico, esse sono assolutamente nulle, anzi la confessione estorta con la violenza implica la responsabilità penale del funzionario di polizia che l'ha ottenuta.
Nell'ordinamento italiano, tale principio è stabilito in primo luogo nella Costituzione della Repubblica, nella quale, all'art. 13, quarto comma si afferma testualmente che “è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”.
Le regole generali per l'interrogatorio sono, invece, stabilite dall'art. 64 del codice di procedura penale italiano che sancisce espressamente:
“La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all' interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.
Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.
Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che, salvo quanto disposto dall'art. 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso.”
Quanto all'ordinamento internazionale, l'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ratificata anche dalla Turchia, stabilisce espressamente che “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.
Di conseguenza, si deve concordare con il parere già espresso dal Prof. Keyihan Icel, secondo cui la confessione estorta con la violenza non è valida, in quanto essa “deve essere basata su una libera volontà” (cfr. ultima pagina).
Peraltro, va sottolineato che le confessioni degli imputati sono state tutte ritrattate. E anche se tale circostanza dal punto di vista giudiziario non assume una rilevanza determinante, in quanto la ritrattazione viene generalmente considerata con sospetto dai giudici, tuttavia essa richiede un 'attenta valutazione.
In sostanza, il vero problema non appare giuridico, ma pratico, poiché riguarda la difficoltà della dimostrazione che gli imputati siano stati sottoposti a tortura.
Invero, la prova della tortura non è agevole. Almeno in Italia, si tende a dare ampia credibilità alla versione dei membri della polizia, i quali ovviamente negano sempre di aver sottoposto gli arrestati a violenze fisiche o morali.
Domanda n. 7
La domanda è articolata in due distinte questioni.
1) In primo luogo, si domanda se le confessioni riprese da una telecamera nascosta abbiano valore di prova.
In linea di massima, si deve dare risposta affermativa, a condizione ovviamente che siano state rispettate le regole per l'interrogatorio, previste dalla legge nazionale turca. In sostanza, l'arrestato non deve essere sottoposto a tortura o ad altre forme di coercizione e dovrebbe poter essere assistito dal proprio difensore.
Invero, secondo una certa ottica, la ripresa televisiva dell'interrogatorio potrebbe servire a dimostrare che non vi sono state violenze fisiche o morali nei confronti dell'arrestato.
In Italia, ad esempio, in un noto processo, relativo all'omicidio d'una giovane studentessa all'Università di Roma, è stato ripreso di nascosto l'interrogatorio della testimone principale. Dall'esame di questo interrogatorio, si è potuto accertare che sicuramente vi erano state delle pressioni psicologiche nei suoi confronti e di conseguenza la difesa ha potuto trarre le sue conclusioni.
2) Col secondo quesito, si chiede se la divulgazione alla stampa di queste registrazioni possa costituire un reato.
Per quanto riguarda la legislazione italiana, non v'è dubbio che una simile condotta integrerebbe gli estremi d'un reato, almeno nella fase delle indagini preliminari. In particolare, l'art. 684 del codice penale italiano e gli artt. 114 e 115 del codice di procedura penale italiano sanciscono il divieto di pubblicazione di atti e di immagini, nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.
Roma, 24 luglio 2000
(Avv. Titta Mazzuca) |