STUDIO LEGALE ATTANASIO
Via Ramondetta no: 31 (95129) CATANIA Tel./ fax 095-386471-384427
Avv. Alessandro Attanasio
Avv. Salvatore Pappalardo
Avv. Giuseppe Tomaselli
Avv. Giovanni Lombardo
Dott. Ssa Gabriella Arcidiacono
Dott. Salvatore Carrera
Alla attenzione di
Sig. Avv. Erdag ABAKAY,
1
L'art 416/Bis nel Codice Penale Italiano e La Legge 4422 (art.192 del Cod. Penale Turco)
Il dibattito parlamentare che in Turchia ha preceduto e seguito l'approvazione della Legge 4422 (dibattito certamente originato della estrema indeterminatezza della norma in questione) trova il suo equivalente nella legislazione italiana.
Infatti anche qui, in Italia, il dibattito fu particolarmente vivace e coinvolse ovviamente, via via, anche l'orienmento giurisprudenziale che è richissimo e spesso contrastante.
In ogni caso, dopo un picco di costante e facile contestazione della norma (il 416/Bis) da parte della Magistratura Inquirente e di applicabilità della Decidente (siamo negli anni che vedeno gli omicidi eccellenti in Sicilia: gen. Dalla Chiesa, Falcone, Borsellino); una severità applicata anche strumentalizzando invenzioni giurisprudenziali piuttosto discutibili (ad esempio il “concorso esterno” in associazione maffiosa: vedi processo Andreotti) ci si sta forse avviando ad una stagione di più prudente utilizzazione della Legge.
Anche perchè lo apporto del fenemeno del “pentitismo” ha consentito la decapitazione di parecchie organizzazioni criminali.
Tuttavia a differenza di quella che è la enunciazione del titolo del reato nella legislazione Turca (raggiungimento degli scopi della organizzazione mediante I'uso della forza della intimidazione del terrore della minaccia), il 416 /bis: del Codice Pen. Italiano, qualifica e specifica quale associazione possa dirsi di tipo “mafiosi”:
No 3 dell'art. 416 / bis: “I'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono del della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti…..”
Nella formulazione del testo Italiano cioè, la maggior pericolosità discende dallo avvalersi di quella forza di intimidazione che discende dal vincolo associativo.
E' questo elemento che distingue I'associazione di tipo “mafioso” da quella “semplice” (art.416 C.P.).
L'associazione semplice può avere come obiettivo anche la comissione di reati che abbiano come elemento costitutivo la “minaccia” o la “intimidazione” (estorsione, violenza prevata etc.); ma, tuttavia senza quel “quid pluris” che è costituito dalla maggior forza di intimidazione che discende dal quel oparticolare vincolo associativo (che è ovviamente noto alla vittima).
La assenza di questa maggior specificiatà nella formulazione della Legge 4422, rende ancor più flessibile ed agevole per I'Accusa, a mio avviso, la contestazione della norma.
Ritengo inoltre che la recente introduzione della Legge 4422 (Agosto 1999) nella Legislazione della Turchia non abbia consentito quello indispensabile travaglio, apporto, rifleassione e contributo giurisprudenziale, soprattutto della S. Corte di Cassazione (vedi supra) di cui disponiamo in Italia.
L'art 416 / bis è stato infatti introdotto nella legislazione Italiana nel 1982 e, pertanto, disponiamo di circa 20 anni di copiosa elaborazione sia scientifica che guirisprudenziale.
II
L'influenza del diritto penale Italiano nem Codice Penale Turco
E' a tutti noto come il Codice Penale della Turchia sia stato modulato su quello Italiano (datato 1930).
La modernizzazione del Paese, dopo la vittoria sui Greci (1922), I'abolizione del Califfato, la creazione dello Stato laico, la parità dei sessi, il suffragio universale, I'uso dell'alfabeto latino, e la introduzione di una nuova legislazione di impronta europa , furono le grandi innovazioni di Kemal Mustafa Atatürk (“padre dei Turchi” questo I'appellativo datogli dalla sua gente nel 1934).
Sicchè, anche a distanza di tanti anni (quasi 70 anni !) la….tentazione di utilizzare anche la nuova (e tanto discussa) normativa italiana del 416/bis è stata, in Turchia, certamente…grande e invitante.
Solo che la “ideazione” legislativa, il ricorso alla formulazione, in Italia, del 416/bis è stato determinato dalla esigenza di constrastare il fenomeno della criminalità organizzata, la “ mafia ”: una entità esistente in Sicilia da oltre due secoli e, quindi, perfino anteriore alla formazione del Regno d'Italia (vedi, ad esempio, atti parlamentari del 1872). Fenomeno esportato ed estesosi sia nel territorio nazionale che altrove.
Più arduo mi viene tuttavia comprendere la istituzione della Legge 4422, posto che essa è stata perfino spogliata della specifica enunciazione di: cosa sia una associazione di tipo mafioso.
Ripeto: La lettura del testo del 416/bis (italiano) pone al primo posto, nella elencazione delle attività illecite oggetto della associazione di stampo mafioso, la commissione di “ delitti ” (cioe di reati comuni, puniti con la reclusione; quindi di reati in generale, qualunque tipo di reato: omicidi , rapine, estorsioni, sequestri di persona etc.) e, poi, soltanto poi, cosi continua I'articolo in questione: “…per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali…”
Come si può agevolmente rilevare la aggressione o il pericolo di inserimento nella gestione e/o controllo di pubbliche o private imprese, etc. etc…., è soltanto uno dei casi di violazione della norma del 416/bis C.P. ( e' ovvio che deve prima essere provata che QUELLA qualificata forza di intimidazione e di grave minaccia - come particolarmente descritta dal testo della norma - sia esplicata dalla ORGANIZZAZIONE per il raggiungimento di tali scopi).
Per converso la lettura del 4422 del C.P. Turco ci indica come primiero criterio informativo della norma sanzionatoria sia quello di contrastare quelle organizzazioni (legali o illegali che siano, manifeste o meno) le quali, con la forza della minaccia e intimidazione, costituiscano un serio pericolo per le pubbliche e/o private istituzioni.
Certamente legittima e` stata la scelta del Legislatore Turco nella statuizione ed enunciazione della Legge in questione, nella pienezza della sua indiscutibile sovranita` nazionale di legiferare.
Legge che, tuttavia, cosi come formulata, può offrire il fianco al possibile (forse malizioso) sospetto che essa possa surrettiziamente essere utilizzata da una parte ( politica ) per la eliminazione dello avversario o di uno scomodo ostacolo.
Nessuno, e meno che mai un europeo attento alle vicende politiche del Continente, puo ignorare le vicende politiche italiane dal 1992 ad oggi: Tangentopoli, il nettoyage e la eliminazione di una intera classe politica (D.C., P.S.I.) sono state possibili – non è il caso di nascondersi dietro im dito – anche con I'apporto dello strumento guidiziario (e la polemica è ancora in corso, e viva, e i processi “politici” sono ancora pendenti, dopo circa dieci anni).
Nessuno ignora le vicende giudiziarie del Sen. Andreotti (imputato di associazzioe esterna a “cosa nostra”), assolto e nei confronti del quale è stata proposta impugnazione dai P.M.; dell'On. Andò, ex Ministro della Difesa (imputato di voto di scambio con il supporto di una associazione mafiosa; assolto dopo 7 anni di processo !); I processi pendenti per le accuse di contiguità mafiosa mosse nei confronti dell'On. Berlusconi e dell'On. Dell'Utri, On. Mannino, On. Musotto, On. Occhipinti, etc..
Tutti codesti processi penali sono stati tuttavia instaurati sempre e soltanto nei confronti di noti e influenti personaggi politici appartenenti o alla classe politica gia` al potere fino agli anni 90/91, ovvero alla classe politica odierna posta alla Opposizione. Potra` anche trattarsi di mere ……coincidenze che tuttavia lasciano perplessi e dubbiosi.
Il 416 / bis e la legge 4422 appaiono quindi come due norme in bianco, come dei grandi pericolosi contenitori nei quali tutto e tutti possono essere immessi. La negativa esperienza della elaborazione giurisprudenziale Italiana della Corte Suprema e dei Giudici di merito nella creazione di NUOVE forme di reati ( per esempio: “associato esterno”, “contiguo”, “avvicinato” alla associazione prevista dal 416/bis C.P.) fa temere il pericolo di siffatto modello emulativo; la creazione infatti di nuovi “modelli di reato” al di fuori della codificazione per legge, ci riporta alla possibile violazione e del principio statuito dalla Carta dei Diritti dell'Uomo, e dei principi generali del Diritto : “nulla poena sine lege”.
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Risposte ai Quesiti
1) La lettura dell'atto di accusa e la elencazione delle prove raccolte, escludono, per quella che e la mia esperienza di “Senior Lawyer” e di difensore nei principale processi di Mafia (dal “Maxi 1” di Palermo del 1984 a quelli ancor oggi pendenti, clan Santapaola, “Orsa Maggiore”, “Titanic” etc, e mafia – politica: proc. Ando ed altri) la agevole possibilita di incriminazione, anche sulla scorta della Legge 4422:
La elaborazione giurisprudenziale (ricchissima e vasta) e dottrinaria italiana richiede, perchè vi sia la sussistenza e individuazione di una associazione di stampo mafioso, la prova di un vincolo associativo stabile, la prova di un programma delittuoso precostitutito, la prova di una precisa distribuzione dei ruoli e dei compiti, la consapevolezza degli associati di far parte della associazione.
Nel caso di Oktar e degli aderenti alla “SRF” non è data contezza (non ne ho rinvenuta degli atti processuali che ho letto) di alcuna di tali evidenze.
Incuriosisce e allarma piuttosto il sottoscritto lettore (operatore del Diritto ma sprovveduto di Legga Turca) l'attenzione, la diligenza, la quasi morbosa pedanteria con la quale si insiste sui c.d. abusi sessuali o pratiche sessuali particolari: e` davvero arduo per un operatore del Diritto pur versato in esperienze professionali cospicue di difensore in processi di cui al 416/bis C.P., comprendere cosa c'entri il reatpo di associazione a delinquere qualificata (Legge 4422).
2) La problematica probatoria si appartiene ai codici di procedura penale nazionali.
Ogni Codice di procedura penale nazionale e` sovrano nello stabilire il “concetto e lo apprezzamento e la valutazione” della PROVA ( vedi art. 192 Codice Proc. Penale Italiano), purche` tuttavia non sia in contrasto con i principi sanciti dai Diritti dell'Uomo nel processo (diritto al GIUSTO Processo; diritto a contro esaminare I testi a carico e a discolpa, etc.): non si puo` cioe` invocare, per esempio, il principio sancito dal diritto statunitense : “evidence beyond any reasonable doubt” .
Tant'e` che per adeguarsi a quanto statuito dalla Convenzione Europea, lo Stato Italiano ha recentemente emendato l'art. 111 della Costituzione ( statuizone del “giusto processo”).
Il generale principio sancito nella carta dei Diritti dell'Uomo, dell'equo giudizio e del diritto al contraddittorio, e` sempre annacquato dai codici territoriali (vedi, per esempio, nel diritto italiano, il principio del “libero convincimento del Giudice”)
3) No. Vedi quanto esposto sub 1
4) Se la Legge penale e di proc. Penale Turca prevede che il tetto massimo di carcerazione preventiva , in relazione al reato de quo, non e` stato superato e, quindi, violato, non si puo` invocare la violazione della norma internazionale.
Ma, se pur il tetto massimo del LIMITE di carcerazione preventiva non e` stato superato (in relazione al reato contestato), ma sono tuttavia venute meno le esigenze che determinarono l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare (per esempio: pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di reiterazione della identica attivita` criminosa, pericolo di fuga, etc.) il Giudice puo` liberamente rimettere in liberta` l'imputato.
E' certamente strano e inquietante, quindi, rilevare come, in presenza di una dichiarazione di affievolimento degli indizi di colpevolezza, non solo invocato dalla Difesa, ma perfino denunciato dalla Pubblica Accusa, e di una richiesta di rimessonie in liberta proprio della pubblica accusa, i Giudici abbiano negato la liberazione di alcuni imputati.
5) Le prove raccolte (intercettazione telefoniche, video, etc.) se raccolte in violazione di legge non possono essere utilizzate.
6) La tortura, anche quella soltanto psicologica, non soltanto e una violazione dei diritti umani ma e` anche un reato.
7) Vedi sub. 5 Se vietate dalla Legge non possono essere utilizzate. In ogni caso, secondo la Legge italiana si trattarabbe di violazione del segreto istruttorio.
8) Vedi Su. 4.
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Per concludere, la lettura del fascicolo riguardante il procedimento vs/ il sig. Oktar non consente, a mio avviso, di individuare una sola attivita` he possa essere considerata illegale o comunque “contra legem”.
Come gia` detto sopra la non esatta e specifica formulazione della Legge 4422 circa la natura della “qualificata” associazione a delinquere potrebbe violare il principio generale del “nulla poena sine lege”.
Una notazione di carattere squisitamente processuale: per il principio della progressione delle Leggi nel tempo, mi appare - leggendo l'atto di accusa – che le presunte violazioni ( se tali fossero ) sarebberto state tutte commesse PRIMA della entrata in vigore della Legge 4422, e , pertanto non punibili.
Avv. A, Attanasio |