Studio Legale Internazionale
Avv. Paolo Iorio Corrispondenti Organici:
Cassazionista
Lecturer in Law Oscar Del Fabbro : Barrister in Londra
Avv. Emanuele Merilli Alain Van Damme : Avvocato in Brusselles
Avv. Emanuela Mazzola
Avv. Catia Livio
Avv. Pr. Barbara Valmori
Avv. Pr. Kathia Galeotti
Avv. Pr. Domenico Plateroti
Rome 17 th July, 00
Parere legale riguardante il processo penale pendente in Istanbul dinanzi la Corte di Sicurezza dello Stato a carico di Adnan Oktar + 34.
Premessa in fatto
Nel novembre 1999, a seguito di un'indagine della Polizia, 93 persone
furono fermate in Instanbul e interrogate dalla Polizia che riferiva al Procuratore della Repubblica.
Questa autorità decideva di rilasciare 58 di esse e di perseguire soltanto 35 di esse.
La Procura sosteneva che gli accusati erano membri di un organizzazione
il cui fondatore era il Sig.Oktar Adnan.
Il Sig.Oktar,prolifico scrittore e uomo di pensiero dell'ideologia dell'ataturchismo,era in effetti il presidente di un fondazione scientifica e culturale chiamata "Bilim Arastirma Vakfi".
La Procura sostenendo che tale fondazione avesse finalità criminose,rinviava a giudizio i 35 membri della fondazione con l'accusa di aver fondato un'organizzazione criminale e di farne parte.
Dei 35 accusati 7 erano in stato di detenzione, 2 latitanti e 28 in stato di libertà. Il reato contestato era quello previsto e punito dalla L.4422 in vigore dal 30.7.99.
Il processo veniva fissato dinnanzi la CORTE DI SICUREZZA DI STATO di Instambul che ha competenza per questo tipo di reato.
Alla prima udienza il Procuratore della Repubblica,che per la legge turca deve esser persona diversa da quella che ha diretto le indagini, chiedeva alla Corte il rilascio di tutti gli accusati per mancanza di prove.
La Corte dissattendeva la richiesta e rinviava il processo al 2.6.00. All'esito di questa udienza la Corte disponeva la liberazione di 5 dei 7 arrestati,confermando lo stato di detenzione per il Sig. Oktar e Frat Develiouglu e lo stato di latitanza per Mustafa Kema Gul e Ugur Ormen.
Il processo veniva rinviato al 4.8.00.
Esame comparato del reato nella legislazione italiana e turca.
La presente analisi é stata fatta in considerazione della dottrina italiana e delle decisioni della Suprema Corte di Cassazione.
Nell'ordinamento italiano esistono 2 diverse fattispecie simili tra loro ma regolate da diverse dispozioni di legge.
La prima é regolata dalll'art. 416 cp e prevede :
quando 3 o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu'
delitti. Coloro che promuovono o costituiscono l'asssociazione sono puniti con la reclusione da 3 a 7 anni. L'associato e punito con la pena da 1 a 5 anni.
Se gli associati si portano armati per le vie pubbliche sono puniti con
la pena da 5 a 15 anni.
Se il numero degli associati é superiore a 10 persone la pena é aumentata di un terzo.
Questa legge prevede:
a) un vincolo di associazione
b) 3 o piu persone
c) l'intenzione di commettere piu delitti
Una seconda fattispecie é quella prevista dall'art.416 bis cp che é entrata in vigore nel 1982.Essa punisce con una pena che va da 3 a 6 anni chi fa parte di un associazione di tipo mafioso mentre per coloro che costituiscono l'associazione la pena é da 4 a 9 anni.
Si ha associazopne di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si
avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà al fine di commettere delitti o per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se od ad altri in occasione delle elezioni.
La legge poi prevede tutta una serie di aggravanti se gli associati sono armati o commettonoi delitti di una certa gravità.
A prima vista la fattispecie che piu' potrebbe avvicinarsi alla l. 4422 della legislazione turca potrebbe esser il 416 bis cp ma in considerazione della sua natura speciale si ritiene che la disposizione comparata del diritto penale italiano é piuttosto l'art.416 cp. Entrato in vigore nel 1982 per combattere il fenomeno mafioso in Italia l'art.416 bis cp tende a contrastare le terribili organizzazioni mafiose che giornaliermente seminano omicidi,traffici internazionali di stupefacenti ed estorsioni sul territorio della Repubblica.
Per esser mafiosa un'associazione deve esser strutturata gerarchicamente con ppoteri distribuiti ed organizzati all'interno e tende alla gestione e al controllo di molte attività economiche usando comportamenti intimidatori.
Il fenomeno mafioso, seppur non prettamente italiano,si sviluppa in un
contesto sociale particolare che si consolida nel tempo e in antitesi con l'istituzine
pubblica costituita.
Un'organizzazione mafiosa presuppone delle regole alle quali gli associati obbediscono coartati dal vincolo intimidatorio e costretti alla solidarietà verso l'associazione della quale non pquale non possono rivelare notizie.
Per aversi percio' un associazione mafiosa é necessario che sussistono
tre elementi:
la forza intimidatrice promanante dal vincolo associativo, l'assoggettamento e l'omertà. Da quanto sopra si possono fare le seguenti considerazioni:
la struttura della l. 4422 é simile ma non uguale all'art. 416 bis cp.
Cio' che é uguale é parte dell'elemento materiale del reato e parte dell'elemento soggettivo.
Nell'ordinamento italiano é punito la semplice condotta di costituire
un'associazione mafiosa o di far parte di stessa.
Nel diritto turco la legge punisce chi crea un associazione ma col fine
di commettere delitti...
L'ordinamento italiano é molto piu' severo di quello turco in quanto
intende perseguire e punire chi crea questi tipi di associazione che
sono da considerarsi in antitesi alle istituzioni e sono l'espressione di un fenomeno storicoe sociale in particolare.
Da questa premessa possiamo affermare che la legge 4422 é piu' vicna
all'art.416 cp reato comune contro l'ordine pubblico che non all'art.416 bis cp reato previsto da una disposizione di legge speciale.
Dal punto di vista dell'elemento materiale si puo' senza di orma di
dubbio affermare che' l'art. 416 cp é punibile fin dal momento in cui l'associazione é costituita. E ovvio che per il principio di stretta legalità che governa sia l'ordinamento italiano che quello turco per aversi il reato é necessaria la concorrenza di tutti gli elementi costitutivi del reato: elemento psicologico(volontà e coscienza
di voler creare un'associazione criminale), condotta costituzione dell'associazione e collegamento tra elemento psicologico e quello materiale.
Dal punto di vista dell'ordinamento turco é punito percio' chi
consapevolmente (elemento soggettivo) costituisce o aderisce ad un associazione criminale(elemento materiale) al fine di commettere delitti.
Nei reati di condotta,come quello di cui in esame,la sussistenza
dell'evento non é necessaria dal momento che la legge punisce la semplice costituzione dell'associazione seppur volta ad un determinato fine illecito.
Da cio' deriva che applicando il principio del tempus regit actum (il
fatto é regolato dalla legge in vigore,principio vigente tanto nell'ordinamento italiano che in quello turco, coloro che hanno costituito l'associazione possono esser perseguiti soltanto se al tempo in cui hanno creato l'associazione esisteva una legge che perseguiva tale associazione.
Se é vero che la fondazione é stata costituita prima del 30.7.99(giorno in cio in Turchia entrava in vigore la L. 4422) coloro che hanno costituito l'associazione non possono esser perseguiti.
Ci rimane da valutare se il semplice associarsi e la sussistenza dell'associazione puo' esser perseguita dalla L. 4422.
Essendo il reato in questione di natura permanente é ovvio che, pur in
presenza del principio
tempus regit actum, la sussitenza della associazione é punita dalla legislazione.
E' ovvio che per poter esser punita devono sussistere tutti gli elementi esaminati, elemento psicologico materiale, altrimenti vi sarebbe una violazione di altro principio vigente in entrambi gli ordinamenti che é il principio della tassatività della legge penale.
Da quanto cio' premesso ed essendovi carenza dell'elemento soggettivo gli accusati non possono rispondere del reato in oggetto.
Aspetto processuale e suo rapporto con la Convenzione dei Diritti dell'Uomo
La Turchia ha ratificato la convenzione dei Diritti dell'Uomo nel 1954
e ha altresi' riconosciuto la possibilità di ricorso individuale nel 1987. L'art.5 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo prevede che "nessuno puo' esser privato della sua libertà eccetto,inter alia,
c) se é stato arrestato o detenuto per esser condotto dinnanzi l'autorità giudiziaria competente' quando vi sia fondato motivo di supporre che abbia commesso un reato o si ha motivo di credere che commetta un reato o che fugga dopo il compimento di questo".
Cio' significa che nessun altra condizione, ancorché prevista a livello nazionale,possa costituire motivo di privazione della libertà per una
persona in attesa di giudizio.
Le persone attualmlente detenute Oktar Adnan e Frat Develiopglu non hanno alcun precedente penale né posson dar adito a presunzione di commissione di altri reati.
Il Sig.Oktar é persona di elevato spessore culturale, moirigerata nei
costumi e nelle opinioni personali con un elevato background scientifico.
Conseguenziale é l'impossibilità che possa darsi alla fuga e quindi di sottrarsi al giudizio dell'autorità procedente.
Dette considerazioni valgono anche per i Sig.ri Mustafà Kemùal Gul e
Ugur Ormen che si sotraggono alla giustizia nella convinzione di esser soggetti di un accusa inconsistente e al fine di evitare un'ingiusta detenzione.
La Convenzione non prevede alcun trattamento particolare per il latitante la cui posizione giuridica é la stessa di chi é detenuto ancorché legittimamente.
Se in relazione al reato per cui si procede il giudice ritiene che non
susstistono le condizioni di una detenzione preventiva questa valutazione non puo' in alcun modo esse pregiudicata dallo stato di latitanza degli accusati.
Di conseguenza in vista della giurisprudenza della Corte dei Diritti dell'Uomo, dei principi generali affermati dagli operatori del diritto europei nonché delle valutazioni di accademici turchi e delle richieste del pubblico ministero rispettosamente presentiamo all'Onorevole Corte di Sicurezza di Stato la nostra opinione finalizzata al rilascio dei prevenuti e al rispetto della giustizia e dei diritti umani.
Con Ogni Ossequio
Avv.Prof. Paolo Iorio |