Studio Legale – Rechtskanzlei
AVV. RA Dr. Claudia BENEDETTI
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PARERE LEGALE NEL PROCEDIMENTO PENALE
A CARICO DI OKTAR ADNAN + 34
CENNI IN ORDINE AL PROFILO PROBATORIO
La comparazione della fattispecle di cui alla norma incriminatrice della L. 4422 con il codice penale italiano rileva prima facle una struttura associabile sia alla norma di cul all'art. 416 c.p., che sanziona genericamente il fenomeno dell'associazione a deliquere, sia alla norma di cui all'art. 416bis c.p., che sanziona un particolare fenomeno criminale, pecullare allo stato italiano, l'associazione a delinquere di stampo mafioso.
La norma di cui all'art. 416bis c.p. si pone, rispetto al reato di associazione semplice, come fattispecle speciale, laddove, per contigurarsi la seconda, non rilevano tanto li fatto e la condotta produttivi del sodalizio, quanto invece il metodo, il sistema, i mezzi utilizzati dal sodalizio e dai suoi associati per conseguire finalita anche generalmente lecite.
L'articolo 1 della legge 4422, sanziona, al pari dell'art. 416 c.p., la costituzione del vincolo associativo finalizzato alla generica commissione di delitti, ma sanziona aitresi, al parl dell'art. 416bis c.p., l'acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o del controllo di attivitá economiche,di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri ovvero l'impedimento o l'ostacolazione del kibero asercizio del voto, nonché il co “voto di scambio”, attraverso la forza intimidatrice del vincolo associativo e la conseguente condizione di assoggettamento e di omertá che ne deriva.
Cio che accomuno la fattispecle associativa di tipo mafioso italiano al delitto p.e.p. dall'art. 1 legge 4422, é una duplicita di interessi tutelati dalla norma, da un lato l'ordine publico in genere, nella sua accezione materiale, inteso quate buon assetto e regolare andamento della vita sociale, dall'altro l'ordine pubblico economico.
Altri profili comparativi non possono essere tracciati, trattandosi nella fattispecle di cui all'art. 416bis c.p. di un gravissimo fenomeno criminale pecullare al nostro paese, con forti radici storiche e sociali, tanto da giustificare la introduzione di una norma penale ad hoc, insuscettible come tale di valutazione comparativa con norme penali vigenti in altri paesi che sanzionano il delitto di associazione.
L'analisi comparata della norma di cui all'art.1 legge 4422, va effettuata pertanto con l'art, 416 c.p . che prevede e punisce genericamente l fenomeni associativi a delinquere.
Il reato di cui all'art. 1 legge 4422 é figura autonoma di reato, concretizzantesi nella formazione di un accordo stabile tra piu persone diretto a commettere una serie indeterminata di delitti ovvero a iedere, Per il mezzo della forza intimidatrice data dai vincolo associativo. Ed attraverso le modalita tassativamente elencate nella norma, l'interesse pubblico economico.
Per la aussistenza é sufficiente che vi sia un permanente vincolo associativo tra plú persone legate da un comune fine ciminoso; la norma in esarne segue lo schema concettuale della anticipazione differenziata di tutela.
Trattasi di un reato di pericolo concreto , per cui le condizioni di effettivo pericolo prodotte dall'esistenza del fatto associativo, se non provate , esciudono la sussistenza del reato.
Sebbene il reato si realizzi per il solo fatto dell'esistenza di un accordo programmato volto alla realizzazione di una quantita indeterminata di reati,la dottrina considera imprescindibill una struttura organizzativa che presenti l caratteri di stabilitá, effettivitá ed operativitá e i cui contenuti oblettivi devono essere adeguati rispetto alle finalitá criminose concretamente avute di mira.
Sui piano probatorio ció comporta, oltre all'individuazione della concreta finalitá criminosa persegulta dal sodalizio, la individuazione di quel tratti organizzativi idonei alla realizzazione dei reati programmati attraverso l'accordo.
Su un piano sostanziale , la pericolositá per l'ordine pubblico non puó essere desunta dalla semplice esistenza dell'accordo criminoso, ma necessita quantomeno dell'individuazione di elementi indiziari .
Sebbene la realizzazione della fattispecie criminosa in esame precinda dalla consomazione anche di uno solo dei reati riconducibili alla attuazioné concreta dell'accordo , l'accertamento di singoli reati fine e di quelli ad essi strumentali assume notevole rilevanza probatoria , nel senso che l'accertamneto di tali reati permette di ricondurrli ad un accordo sociale stabile e non ad occasionali accordi criminosi.
Se non é possibile desumere l'esistenza dell'accordo dalla commissione di reati tine o scopo sará necessario dare la prova dell'asistenza di una struttura idonea alle finalita criminose in concreto persegulte.
Perché si possa parlare di associazione per delinguere occore che siano provati tutti gli elementi strutturali del reato associativo ; qualora emergano esclusivamente elementi probatori concernenti la commissione di un singolo delitto, ma non anche elementi che supportino l'esistenza di un accordo programmato volto alla realizzazione di una quantitá indeterminata di reati , non sussiste l'associazione.
Gli elementi organizzativi sono secondari, ma l'assoluta mancanza di un supporto strumantale priva il delitto dei reguisito di offensivitá . La ricerca dei tartti organizzativi é necessaria, Per provare, attraverso dati sintornatici, l'esistenza del sodalizio.
Sotto il profilo soggettivo per la configurabilita della partecipazione alle forma delittuose associative é necessario il dolo specifico , consistente nella coscienza e volontá di far parte di un impegno collettivo permanente e di svolgere i propri compiti come determinati dal capi o coordinatori al fine di complere, a tempo debito, i delitti programmati.
L'accertamento dell'elemento paicologico del reato deve avvenire attraverso l'esame degli elementi oggettivi emergenti dal processo, e la consapevolezza e la volontarietá della condotta dell'imputato , di ogni singolo imputato , devono essere desunte dai suoi diversi e molteplici atteggiamenti, fermo restando l'obbligo di una motivazione ancorata a fatti esteriori che siano menifestazione della volontá dell'agente.
Corollario dell'autonomia del reato di associazione é che il reato assocativo e l signoli delitti commessi in attuazione del generico plano criminoso , sono necessariamente indipendenti . Il dolo (specifico) nel reato associativo consiste nella coscienza e volontá di compiere un atto di associazione; la commissione di uno o plú delitti programmati dall'associazione non dimostra la adesione alla stessa, cosi come la partecipazione alla commissione di delitti attuattivi non permette di inferire per cló solo la adesione al sodalizio.
Un tanto premesso per sommi tratti sui reato contestato, nel caso che ci occupa risuttano imputati, per il delitto di associazionea delinquere,35 persone , tutte di comprovata levatura morale e sociale e tutta facenti parti di una fondazione scientifica e culturale, costitulta legittimamente a sensi delle disposizioni civillstiche e perseguente finalitá lecite.
La trasformazione da organizzazione creata Per il perseguimento di uno scopo lecito in associazione per delinguere non é ipotizzabile , a meno che non si dia prova che tutti l membri abblano, di comune accordo, camblato le regole statutarle; nei qual caso pero tutti i membri della “Bilim Arastirma Vakfi” sarebbero dovuti assere rinviati a gludizio.
In un ordinamento informato al principi di legalitá, tassativité, e responsabilitá penale personale, quale quello turco, le fattispecle associative devono ecceredefinite secondo rigorosi canoni di concreta materialitá ed offensivita. La sussistenza di un sodalizio criminoso non puó essere individuato sic et simpliciter nell'esistenza di una fondazione legittimemente costituita e che persegue scopi e finalitá lecite.
Ugualmente é a escludere la configurabilitá del reato di associazione per delinguere se alcuni singoli componenti di una organizzazione creata per il perseguimento di uno scopo lecito risultante anche dal suo statuto pongono in essere attivitá illecite e manca del tutto prova di un collegamento tra tali fatti e le direttive impartite del responsabili.
Nel caso da quo dovrá essere fornita prova rigorosa circa la sussistenza degli elementi strutturali del sodalizio criminale all'interno della fondazione scientifica e culturale.
- la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo fra plú persone;
- lo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti;
- la predispozisione del del mezzi per la realizzazione del programma delittuoso;
- la permanente consapevolezza di clascun associato di far parte dell'associazione e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma stesso.
La mancata prova dagli elementi di cui sopra esclude la sussistenza della fattispecle penale nel caso in esame.
Qualora alcuni membri di una organizzazione legalmente costituita, perseguente ictu oculi finalita scientifiche e culturali, e pertanto consentite, tentano, attraverso l organizzazione stessa, di perseguire altresi finalita illecite, cio non puo essere addebitato all organizzazione in quanto tale, ma, in ossequio ai principi di legalita, tassativita e responsabilita penale personale, solo ai soggetti effettivamente responsabili.
Nel caso che ci occupa, quanto posto a fondamento delle saccuse mosse e costituito per lo piu da fatti che sono penalmente assolutamente irrilevanti, di talche non e ipotizzabile la sussistenza di un associazione a delinquere ai sensi dell art 1 legge 4422.
Con la massima osservanza
Avv. RA Dott. Claudia Benedetti |